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Mercoledì 28/01/2015
Diritto annuo alla Camera di Commercio: nuovi importi per il 2015
a cura di: Studio FanniIl Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la circolare 29 dicembre 2014, Prot. 0227775, con la quale fornisce le indicazioni in merito agli importi che le imprese e gli altri soggetti obbligati di nuova iscrizione o che iscrivano nuove unità locali dal 1/1/2015 devono versare come diritto annuale alla Camera di Commercio.
L'articolo 28 della L. n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014 (recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"), aveva previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria:- del 35% per l'anno 2015;
- del 40% per l'anno 2016;
- del 50% a decorrere dall'anno 2017.
Per le imprese individuali l'importo del contributo è fisso (già ridotto del 35%):- imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese: € 57,20;
- imprese individuali iscritte nella sezione Ordinaria del Registro delle imprese: € 130,00.
Dovranno versare in via transitoria in misura fissa (già ridotto del 35%):- i soggetti iscritti al REA versano un diritto annuale transitoriamente fissato in € 19,50. Nessun importo è per loro dovuto per le unità locali da loro possedute;
- le imprese con ragione sociale di società semplice non agricola e le società tra avvocati, versano un diritto annuale di € 130;
- le imprese con ragione sociale di società semplice agricola versano un diritto annuale di € 65.
Per le società iscritte nella sezione ordinaria l'importo del contributo è variabile per scaglioni di fatturato.
Il valore finale va RIDOTTO del 35% su valore calcolato.
Nel caso in cui l'importo calcolato preveda dei decimali, accorre arrotondare l'importo finale all'unità di euro (se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 50, l'arrotondamento va effettuato per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 50, l'arrotondamento va effettuato per difetto).Dott. Giovanni Fanni