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Giovedì 29/01/2015
OIC pubblica il nuovo principio contabile "Immobilizzazioni immateriali (OIC 24)"
a cura di: AteneoWeb S.r.l.L'Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato una nuova edizione dell'OIC 24, allo scopo di renderne più agevole la lettura e l'utilizzo.
Le variazioni apportate hanno comportato un riordino generale della tematica e un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali OIC.
Il nuovo Principio si applica ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014.
Con riguardo ai temi di dettaglio, rispetto al precedente OIC 24, nella nuova versione l'OIC ha provveduto a:- chiarire i requisiti generali per l'iscrizione degli oneri pluriennali;
- riformulare e integrare la definizione di avviamento;
- precisare le ragioni per le quali i costi di addestramento e di qualificazione del personale sono capitalizzati (operazioni che si sostanziano in un investimento sugli attuali fattori produttivi e comportano un profondo cambiamento nella struttura produttiva, commerciale e amministrativa), confermando che i costi di riduzione straordinaria del personale sono spesati perché non rispettano tali requisiti;
- eliminare i riferimenti ai costi per la produzione e per la distribuzione di cataloghi, di espositori e di altri strumenti e materiali aventi finalità promozionali trattandosi di beni materiali piuttosto che di immobilizzazioni immateriali;
- precisare, in relazione ai brevetti, diritti di sfruttamento di opere, marchi e licenze e concessioni, che se il contratto di acquisto prevede, oltre al pagamento di un corrispettivo iniziale, anche il pagamento di futuri corrispettivi aggiuntivi commisurati agli effettivi volumi della produzione o delle vendite, è iscrivibile tra le immobilizzazioni immateriali il solo costo pagato inizialmente. Gli ammontari, parametrati ai volumi della produzione o delle vendite, degli esercizi successivi si imputano a conto economico e non si capitalizzano tra i costi di acquisto, in quanto direttamente correlati ai ricavi dei medesimi esercizi;
- eliminare il riferimento che nel caso in cui si paghi un importo superiore ai valori contabili dell'azienda, acquisiti in ragione a motivi diversi dalla redditività della singola impresa (ad esempio, per sinergie o eliminazione di un concorrente), si debba imputare direttamente a conto economico tale maggiore valore in quanto tale approccio muove dall'assunto opinabile (e in contrasto con l'approccio seguito nella prassi e indicato dagli IAS/IFRS) che si tratterebbe di un cattivo affare nonostante le sinergie prodotte;
- chiarire la disciplina degli ammortamenti con particolare riguardo al momento iniziale dell'ammortamento e alla nozione di valore residuo, coordinandola con l'OIC 16 "Immobilizzazioni materiali";
- specificare la disciplina sulla rilevazione contabile dei contributi pubblici, coordinandola con l'OIC 16.
Il nuovo OIC 24 fornisce inoltre precisazioni su:- il momento fino a cui i costi per la realizzazione interna di un progetto sono classificati nei costi di ricerca e sviluppo;
- la disciplina dei software non tutelati specificando che sono capitalizzabili i relativi costi diretti e indiretti;
- il trattamento in bilancio delle svalutazioni di immobilizzazioni rivalutate;
la cancellazione dei costi per migliorie sui beni di terzi in caso di cessazione anticipata del contratto di locazione (o leasing).
Rispetto alla versione del principio posta in consultazione nel 2013 è stato riproposto il trattamento originario in tema di periodo di ammortamento dell'avviamento e dei marchi, in attesa che si definiscano i criteri con i quali verrà recepita nel nostro ordinamento la nuova direttiva contabile europea.