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Mercoledì 11/02/2015
Domanda tassativa entro il 28 febbraio per i minimi che vogliono il regime INPS agevolato
a cura di: AteneoWeb S.r.l.La circolare INPS n. 29 del 10 febbraio 2015 fornisce chiarimenti in merito alla portata applicativa dell'agevolazione prevista dal nuovo regime fiscale agevolato per autonomi (L. 190/2014) ai fini della determinazione dei contributi previdenziali dovuti dagli imprenditori individuali alle Gestioni artigiani e commercianti.
L'agevolazione prevede infatti che i soggetti agevolati possano determinare i contributi INPS applicando le aliquote contributive previste per artigiani e commercianti sul reddito dichiarato e senza applicare il minimale imponibile (da cui normalmente deriva la cosiddetta "quota fissa").
L'agevolazione contributiva è strettamente correlata a quella fiscale e pertanto, in caso di cessazione/fuoriuscita dal regime, ai fini previdenziali si tornerà all'applicazione del regime ordinario di determinazione e di versamento del contributo dovuto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
L'opzione per l'agevolazione contributiva è incompatibile con le ordinarie riduzioni a favore di:- coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni, che prestano attività nell'ambito di imprese che aderiscono al regime agevolato;
- soggetti (imprenditore e familiari collaboratori) già pensionati presso le Gestioni dell'INPS e con più di 65 anni di età ai quali.
La circolare INPS precisa e ribadisce che il regime previdenziale è opzionale; sarà quindi accessibile esclusivamente presentando apposita comunicazione.
In particolare, i soggetti già esercenti attività d'impresa alla data del 1° gennaio 2015 dovranno:- compilare il modello telematico appositamente predisposto all'interno del Cassetto per Artigiani e Commercianti sul sito dell'INPS;
- a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2015 (anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato).
In caso di domande tardive, l'accesso all'agevolazione previdenziale è precluso per l'anno in corso e dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell'anno successivo.
Per i soggetti che aprono una nuova partita IVA non viene individuato un termine preciso ma la circolare indica che la domanda va presentata "con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale".
Il versamento dei contributi in acconto e a saldo, andrà effettuato con le consuete scadenze previste per le somme dovute in base ad UNICO. Alle scadenze previste per il pagamento degli acconti, resterà dovuto anche il versamento della contribuzione di maternità in due rate uguali di 3,72 euro.