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Venerdì 05/11/2004
NOVITÀ FISCALI DELLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2005: PRIME ANTICIPAZIONI
a cura di: www.altalex.comArticolo di Vincenzo D'Andò (Commercialista e Revisore contabile in Palermo)
Il disegno di legge finanziaria per il 2005 è stato presentato alla Camera il 30 settembre scorso (Atto Camera n. 5310).
Tante sono le novità fiscali, prevalentemente rivolte ad inasprire gli obblighi e gli adempimenti dei contribuenti al fine di contrastare l'evasione fiscale. Vediamone di seguito in dettaglio.
La bozza della Legge Finanziaria per il 2005 contiene anche varie disposizioni atte a contrastare la lotta all'evasione. Tra di esse vi sono le seguenti.
Integrazione degli atti per i quali è previsto l'obbligo di indicazione del codice fiscale
Deve essere indicato il codice fiscale anche sui documenti relativi a:
- permessi di costruzione o altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia;
- denunce di inizio attività (Dia) presentate allo sportello unico comunale per l'edilizia.
I dati e le notizie relativi ai predetti atti sono comunicati dagli uffici pubblici all'anagrafe tributaria.
Analogo obbligo (indicazione del codice fiscale) è ora previsto, oltre che per i contratti di somministrazione di energia elettrica (già previsto), anche per i contratti di somministrazione di:
- servizi telefonici;
- servizi idrici;
- gas.
Revisione delle rendite catastali e aggiornamento della banca dati catastali
I comuni potranno richiedere all'Agenzia del territorio la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari site in microzone comunali per le quali la differenza tra valore di mercato e valore medio catastale - ai fini della applicazione dell'ICI - sia superiore a quella che si può ricavare dalla media delle microzone del Comune nel suo complesso.
Gli stessi comuni, in presenza di immobili non dichiarati in catasto o per i quali risultino variazioni di classamento, potranno chiedere ai proprietari dell'immobile la presentazione di atti di aggiornamento. Qualora i soggetti interessati non ottemperino entro novanta giorni dalla notifica, gli uffici dell'Agenzia del territorio provvederanno, con oneri a carico del contribuente, all'iscrizione in catasto dell'immobile ed alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate.
Le rendite catastali dichiarate o accertate produrranno effetto fiscale a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di mancata presentazione della denuncia catastale.
La sanzione per la mancata richiesta di iscrizione al catasto degli immobili viene aumentata da 258 euro a 2.066 euro.
Novità in materia TARSU
Si dispone che dal 1° gennaio 2005, per gli immobili censiti nel catasto fabbricati, la superficie di riferimento non può essere inferiore all'80% della superficie catastale.
Per gli immobili già denunciati, il Comune modifica d'ufficio le superfici dichiarate che siano inferiori alla quota prevista, a seguito di incrocio con i dati forniti dall'Agenzia del territorio. Di ciò è data comunicazione al contribuente.
Nel caso in cui manchino i dati necessari per quantificare la superficie, il comune invita i proprietari a presentare la planimetria catastale agli uffici del Territorio.
Lotta all'evasione sulle locazioni
Per tali finalità viene previsto che i contratti di locazione sono nulli se non registrati.
Riguardo l'accertamento fiscale, questo è escluso:
- ai fini dell'imposta di registro, se il canone di locazione dichiarato è almeno pari al 10% del valore catastale;
- ai fini Irpef, se il reddito del fabbricato è dichiarato nella misura corrispondente al canone di locazione risultante dal contratto, ridotto del 15%, o, se superiore, nella misura corrispondente al 10% del valore catastale.
Sempre ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi, nel caso in cui sia stata omessa la registrazione del contratto di locazione di immobili, si presume, salvo documentata prova contraria, l'esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi di imposta antecedenti a quello nel quale è accertato il rapporto stesso. Per la determinazione del reddito, l'importo del canone è presunto nella misura del 10% del valore dell'immobile.
In relazione all'obbligo imposto a chiunque ceda la proprietà o il godimento di un fabbricato di dare comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza dei dati riguardanti l'ubicazione dell'immobile nonché le generalità della controparte (acquirente o locatario), si dispone che:
- il modello di comunicazione, approvato per decreto, vada inoltrato all'Agenzia delle entrate in via telematica;
- la comunicazione possa essere effettuata anche per il tramite degli intermediari incaricati e per il tramite degli uffici dell'Agenzia;
- l'Agenzia comunichi i dati relativi al Ministero dell'interno;
- la registrazione dell'atto di cessione valga anche come adempimento dell'obbligo di comunicazione;
- l'obbligo di comunicazione sia esteso agli intermediari immobiliari.
Lotta al sommerso.
Le banche, la società Poste Italiane s.p.a., gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio ed ogni altro operatore finanziario sono tenuti a rilevare ed a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui qualsiasi operazione di natura finanziaria.
Tutte le comunicazioni di dati all'anagrafe tributaria, da parte di tutti i soggetti obbligati (enti pubblici e privati, società, banche, ecc.) vanno fatte esclusivamente per via telematica secondo le modalità ed i termini di trasmissione che verranno definite con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
CONTRASTO ALL'EVASIONE IN MATERIA DI IVA
Presentazione della dichiarazione in via telematica
Saranno escluse dalla presentazione della dichiarazione in via telematica le persone fisiche che hanno realizzato un volume di affari ai fini IVA inferiore a 10.000 euro (come è noto il limite precedente era di 25.800 euro).
Elenco dei clienti e dei fornitori
La comunicazione dei dati IVA, che i contribuenti sono obbligati a trasmettere in via telematica entro il mese di febbraio di ciascun anno viene integrata con l'elenco dei clienti e dei fornitori.
In particolare, per ciascun soggetto dovrà essere riportato l'importo complessivo delle operazioni effettuate (al netto delle relative note di variazione), con:
- l'indicazione dell'imponibile;
- l'indicazione dell'imposta;
- l'indicazione dell'importo delle operazioni non imponibili;
- l'indicazione dell'importo delle operazioni esenti.
L'elenco dei clienti e dei fornitori non deve essere comunicato dai contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA, e cioè dai:
- contribuenti che nell'anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti da Iva (salvo che siano tenuti alle rettifiche delle detrazioni di cui all'art. 19 bis2 del DPR n. 600/1973);
- contribuenti che nell'anno solare precedente hanno registrato operazioni intracomunitarie;
- contribuenti esonerati ai sensi di disposizioni normative specifiche.
Mappatura delle vetture acquistate negli altri Paesi UE
Al fine di contrastare le frodi IVA sui veicoli provenienti dai Paesi UE, viene disposto che, attraverso lo sportello telematico dell'automobilista, i soggetti d'imposta trasmetteranno - entro 15 giorni dall'acquisto - il numero identificativo intracomunitario o, in presenza di successivi passaggi interni precedenti l'immatricolazione, il codice fiscale del fornitore, nonché il numero di telaio dell'autoveicolo o motoveicolo acquistati.
I contenuti e le modalità delle comunicazioni saranno stabiliti con decreto del Capo del dipartimento per i trasporti terrestri e per i trasporti informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e del Direttore dell'agenzia delle Entrate.
Cessioni all'esportazione. Comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute dal cedente
Il cedente o prestatore, che riceve dal proprio cliente una lettera d'intento, ha l'obbligo di trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 16 del mese successivo, i dati contenuti nella stessa, secondo le modalità che saranno determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia.
Un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate - da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale - preciserà gli elementi informativi da indicare negli elenchi, nonché le modalità per il loro invio in via telematica.
La disposizione intende contrastare i fenomeni di frode, imponendo al cedente di dare notizia all'ufficio finanziario delle cessioni che effettua senza applicazione dell'imposta, giacché il cliente ha realizzato cessioni alle esportazioni in misura superiore al 10% del proprio volume d'affari.
Solidarietà del cessionario per le cessioni di beni a prezzi inferiori al valore normale
Altresì, si dispone che i contribuenti IVA che acquistano determinati beni o servizi (da individuare con apposito decreto ministeriale) a prezzi inferiori rispetto al loro valore normale sono solidalmente responsabili per il mancato versamento dell'imposta da parte del cedente.
L'acquirente potrà provare - documentalmente - che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato da eventi o situazioni oggettivamente rilevabili ovvero sulla base di specifiche norme di legge o, comunque, che non c'è alcun collegamento tra il livello del prezzo del bene ceduto ed il mancato pagamento dell'imposta.
STUDI DI SETTORE
Revisione
In base alle prime anticipazioni contenute nella bozza di Legge finanziaria, gli studi di settore sono:
- soggetti a revisione, sentite le associazioni professionali e di categoria, entro quattro anni dalla loro entrata in vigore o dall'ultima revisione;
- aggiornati, annualmente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sulla base delle elaborazioni dell'ISTAT che individuano indici differenziati per settore, territorio e dimensione degli operatori delle categorie interessate.
Rilievo ai fini dell'accertamento
Gli accertamenti basati sugli studi di settore (e sui parametri) non pregiudicano ulteriori accertamenti riguardanti lo stesso reddito d'impresa o di lavoro autonomo (oltre che diverse categorie reddituali, come attualmente previsto), anche qualora gli stessi siano definiti in sede di accertamento con adesione e di conciliazione.
Soggetti interessati
Al momento, il ricorso agli studi di settore è previsto (art. 10, commi 2 e 3, della legge 8 maggio 1998, n. 146) nei confronti di tutti i contribuenti in contabilità semplificata, nonché:
- per i contribuenti in contabilità ordinaria su opzione e gli esercenti arti o professioni qualora, in almeno due periodi di imposta su tre consecutivi considerati, l'ammontare dei compensi e dei ricavi determinabili in base agli studi di settore sia superiore a quello dichiarato dal contribuente;
- per i contribuenti in contabilità ordinaria, anche per opzione, qualora a seguito dell'attività di accertamento, risulti dal verbale di ispezione la motivata inattendibilità delle scritture contabili, a causa di gravi contraddizioni o irregolarità.
In questi due casi la legge autorizza la quantificazione del reddito alla luce degli indici degli studi.
La finanziaria prevede l'abrogazione delle disposizioni citate, introducendo una equiparazione tra contribuenti in contabilità semplificata e contribuenti in contabilità ordinaria.
Per conseguenza, a decorrere dal periodo d'imposta 2004, gli accertamenti basati sugli studi di settore potranno essere effettuati nei confronti degli esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria, anche per opzione, e degli esercenti arti e professioni applicando le stesse regole già previste per le imprese in contabilità semplificata.
Quindi non occorre più lo scostamento dai ricavi o compensi presunti per almeno due periodi d'imposta su tre considerati ma sarà sufficiente lo scostamento tra reddito dichiarato e reddito desumibile dagli studi per un solo periodo d'imposta ai fini dell'accertamento.
Per i soggetti in contabilità ordinaria "per natura", non è più richiesta la prova della inattendibilità della contabilità.
Adeguamento
L'adeguamento in dichiarazione senza sanzioni alle risultanze dello studio di settore:
- può essere effettuato anche per i periodi d'imposta successivi al primo in cui ha trovato applicazione o è stato revisionato;
- ha effetto anche ai fini dell'IRAP.
Ai fini dell'IVA l'adeguamento va effettuato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito (quindi anticipatamente rispetto al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi attualmente previsto). I maggiori corrispettivi vanno annotati nello stesso termine in apposita sezione dei registri delle fatture emesse e dei corrispettivi e successivamente indicati nella dichiarazione annuale.
PIANIFICAZIONE FISCALE CONCORDATA (CD. CONCORDATO PREVENTIVO TRIENNALE)
Il concordato, denominato PFC (Pianificazione Fiscale Concordata), prevede la definizione preventiva per un triennio della base imponibile caratteristica dell'attività svolta. L'istituto, che dovrebbe esplicare i propri effetti dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2005, riguarderà perciò il triennio 2005-2007 e sarà destinato a tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni. L'agenzia delle Entrate invierà ai contribuenti una proposta di definizione concordata individualizzata, formulata cioè sulla scorta delle rislutanze degli studi di settore, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale distinti per settore e delle informazioni disponibili in relazione al contribuente. Quest'ultimo avrà a disposizione trenta giorni dal ricevimento della proposta per aderire al concordato, accettando gli importi indicati dall'amministrazione finanziaria.
In cosa consiste
L'adesione alla pianificazione fiscale determina la definizione preventiva, per un triennio, della base imponibile caratteristica dell'attività svolta e comporta la limitazione dei poteri di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria.
Chi può aderire
E' rivolto ai titolari di reddito d'impresa e agli esercenti arti e professioni.
Non possono aderire i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni che:
a) si sono avvalsi dei regimi forfettari di determinazione dell'imponibile o dell'imposta, per il periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2003;
b) non erano in attività al 1º gennaio 2002;
c) hanno dichiarato ricavi e compensi di importo superiore a 5.164.569,00 euro nel periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2003. A tal fine non si tiene conto dei ricavi e dei compensi di natura finanziaria quali: cessione di azioni o quote di partecipazioni, corrispettivi per cessioni di strumenti finanziari e obbligazioni di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c), d), ed e) del Tuir.
d) hanno omesso la presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2002 e al 31 dicembre 2003.
Come funziona
L'agenzia delle Entrate formula all'imprenditore o professionista una proposta di concordato individuale, sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria che tengono conto:
- delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore
- dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività
- della coerenza dei componenti negativi di reddito
- di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
L'adesione alla pianificazione fiscale si perfeziona con l'accettazione degli importi, proposti, che definiscono per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario.
Nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare una evidente infondatezza della proposta, sulla base dell'esistenza di:
a) significative variazioni degli elementi strutturali nell'esercizio dell'attività rispetto a quelli presi a base per la formulazione della proposta;
b) dati ed elementi presi a base per la formulazione della proposta divergenti sensibilmente,all'atto della definizione può essere instaurato il contraddittorio con il competente ufficio dell'agenzia delle Entrate.
La pianificazione fiscale concordata si applica a decorrere del periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2005 e alla sua adesione conseguono i seguenti effetti, riferiti sempre e soltanto al reddito caratteristico dell'impresa o arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) esclusa l'aliquota del 23 per cento, quella marginale applicabile ai fini dell'Ire, nonché quella applicabile ai fini Ires, sono ridotte di 4 punti percentuali, per la parte di reddito dichiarato eccedente quello definito;
c) è esclusa l'applicazione dei contributi previdenziali per la parte di reddito dichiarato eccedente quello definito; resta salva la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria.
Ai fini Iva sull'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette a imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
Anche ai fini Iva, per i periodi d'imposta oggetto di pianificazione, sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, numero 3), del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
Cosa succede se non si rispettano i patti
In caso di mancato rispetto della pianificazione, da comunicare nella dichiarazione dei redditi, l'agenzia delle Entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto dell'accordo nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base dell'accordo, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
Per la piena attuazione della norma si attende l'emanazione di un regolamento del ministero dell'Economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 con il quale verranno individuate le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, trova applicazione la pianificazione fiscale concordata.
Le proposte e le conseguenti eventuali adesioni, potranno essere inviate anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
Il meccanismo della pianificazione fiscale sarà «progressivo», con una platea che sarà definita nel tempo. Questo anche se i soggetti ammessi alla pianificazione fiscale concordata sembrano, a prima vista, coincidere con la platea del concordato preventivo sperimentale biennale. Il nuovo concordato, poi, si perfezionerà al momento dell'adesione del contribuente alla proposta del Fisco.
I primi commenti
Secondo la dottrina il concordato preventivo triennale previsto dall'articolo 34 della Finanziaria 2005 si presenta come un istituto delineato solo nella sua struttura portante con molti aspetti destinati a subire modifiche nel corso dell'iter parlamentare. In particolare, dovranno essere chiariti gli effetti dell'adesione del contribuente alla pianificazione fiscale concordata sull'attività di accertamento e controllo dell'amministrazione finanziaria.
Inoltre la contabilità, l'ordinaria perde appeal dopo la presentazione del Ddl con la manovra 2005 cambia sensibilmente lo scenario cui vanno incontro i destinatari degli studi di settore.
Un duplice intervento su studi di settore e pianificazione fiscale concordata potrebbe portare a un vero e proprio stravolgimento delle regole sull'accertamento, con particolare riferimento a quello parziale. In sostanza, le disposizioni sugli studi di settore estendono le possibilità dei verificatori rendendo ¨assimilabile¨ il controllo basato su Gerico a un accertamento parziale, mentre le disposizioni sulla pianificazione riscrivono direttamente le regole sullo stesso accertamento parziale.
Ed ancora secondo la dottrina una sempre più accentuata catastizzazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo: Questo l'esito che può avere un istituto come la pianificazione fiscale concordata. Il meccanismo delineato dall'articolo 34 del disegno di legge finanziaria 2005, al di là di alcune specificità, è abbastanza semplice. Il Fisco manderà una proposta di adesione ai contribuenti (anche se la norma, attraverso il rinvio alle disposizioni regolamentari, fa capire che non verranno interessati sin da subito tutti i potenziali soggetti), i quali potranno aderirvi e, quindi, definire il proprio reddito caratteristico (vengono escluse dalla definizione le componenti straordinarie) per un triennio.
Secondo il Lupi si tratta di un'onnipotenza solo illusoria. Il concordato preventivo triennale viene proposto prima che sia stata effettuata una seria sperimentazione ¨sul campo¨ degli studi di settore: i quali essendo strumento di controllo possono essere sperimentati solo accertando e gestendo contenziosi davanti ai giudici.
Inoltre, Iva e imposte dirette marciano su binari separati verso la pianificazione fiscale concordata («Pfc»). Ai fini Iva, infatti, il Ddl sulla manovra 2005 non parla mai di «definizione» e si limita piuttosto a prevedere che l'adesione alla pfc comporti una misura premiale: la inibizione, per il Fisco, dei poteri di accertamento presuntivo, ferma restando la possibilità di porre in essere accertamenti di tipo analitico e, nelle ipotesi più gravi, anche di accertamenti induttivi (gli effetti, in questo caso, ricalcano pari pari quanto a suo tempo fu previsto per il concordato preventivo biennale). Appare evidente come, ai fini Iva, anche dopo l'adesione alla pfc, resta in piedi per il contribuente l'obbligo di determinare analiticamente la base imponibile e l'imposta dovuta. Per cui sopravvivono tutti gli adempimenti e gli obblighi strumentali, ivi compresi l'emissione di fatture, scontrini e ricevute fiscali (come precisa la relazione governativa di accompagnamento). Ai fini delle imposte dirette, invece, la situazione è diversa. Secondo l'articolo 34 del Ddl l'adesione alla pfc sembra determinare una vera e propria catastizzazione, sia pure su base convenzionale e in via anticipata.
POTERI DI ACCERTAMENTO DEGLI UFFICI
Rilevante è la modifica degli artt. 32 del DPR 600/73 e 51 del DPR 633/72 che disciplinano i poteri istruttori dell'amministrazione finanziaria.
Le norme interessate riguardano, in particolare, il potere della amministrazione di richiedere dati, chiarimenti ed informazioni sul contribuente a terzi, organi e amministrazioni dello Stato, enti pubblici non economici, società ed enti di assicurazione, banche.
Viene, infatti, stabilito che richieste e risposte possano essere formulate e debbano essere fornite anche in via telematica.
COMUNICAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA
A seguito dell'attività di controllo formale della dichiarazione art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73, l'Agenzia delle entrate comunica mediante raccomandata ai contribuenti l'esito dell'attività di liquidazione anche relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.
Il pagamento va effettuato nel termine di 30 giorni, decorsi i quali si procede ad iscrizione al ruolo dell'imposta, con applicazione di sanzioni ed interessi.
RESPONSABILITÀ PENALE PER OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE
Viene reintrodotta la responsabilità penale per l'omesso versamento delle ritenute alla fonte.
E' punito con la reclusione chi non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti.
La responsabilità sussiste solo se l'ammontare delle ritenute non versate non sia inferiore a 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta.
POTERI DEL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE
A partire dai ruoli resi esecutivi a partire dal 1° gennaio 2005, sono ampliati i poteri del concessionario della riscossione. Gli è attribuito il potere di esercitare azioni cautelari e conservative ed ogni altra azione prevista a tutela del creditore dalle norme del diritto comune.
È prevista, inoltre, una proroga, fino al 31 dicembre 2005, della durata delle concessioni del servizio nazionale della riscossione e degli incarichi di commissario governativo.
RATEAZIONE DELLE IMPOSTE RISULTANTI DA ACCERTAMENTO CON ADESIONE O CONSEGUENTI A CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
Rimane confermata la possibilità di procedere a versamento rateizzato delle somme dovute in seguito ad accertamento con adesione e conciliazione giudiziale.
La novità è rappresentata dal rafforzamento della garanzia del fisco e dall'inasprimento delle sanzioni applicabili.
Il contribuente è tenuto a prestare per il versamento delle somme dovute un'idonea garanzia, costituita da polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. Si prevede, tra l'altro che, nel caso di mancato pagamento anche solo di una rata successiva, se il garante non versa l'importo dovuto entro 30 giorni dalla notificazione di uno specifico invito dell'amministrazione, si procede all'iscrizione a ruolo delle somme sia a carico del contribuente che nei confronti del garante.
VERSAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
E' previsto che il pagamento dell'ICI debba avvenire utilizzando esclusivamente il modello di pagamento unificato (F24).
VERSAMENTO DELL'IVA
Dal 1° gennaio 2005, le disposizioni che disciplinano le modalità di liquidazione e di versamento dell'IVA contenute nei DD.MM. del 24 ottobre 2000, n. 370 e n. 366 (relativi, rispettivamente, all'applicazione dell'IVA nei confronti dei contribuenti che gestiscono il servizio dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ed il servizio di fognatura e depurazione, i cui corrispettivi sono da addebitarsi mediante bolletta - D.M. n. 370 - ed all'applicazione dell'IVA relativa alle operazioni effettuate nel settore delle telecomunicazioni - D.M. n. 366) non si applicano ai soggetti che nell'anno solare precedente hanno versato l'imposta in misura superiore a 2 milioni di euro.
Gli stessi soggetti hanno facoltà di eseguire le annotazioni relative alle operazioni effettuate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
AFFRANCAMENTO DELLE RISERVE E FONDI IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA
Possono essere affrancate le riserve e i fondi in sospensione di imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o nel rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004.
L'affrancamento può avvenire per l'intero ammontare della riserva o del fondo o anche solo per una parte. Sono escluse dalla disposizione agevolativa le sole riserve per ammortamenti anticipati.
Meccanismo applicativo
Le riserve e i fondi in sospensione di imposta affrancabili sono assoggettati, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, nella misura del 10%.
Per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408, 30 dicembre 1991, n. 413 e 21 novembre 2000, n. 342, compresi quelli costituiti ai sensi dell'art. 14 della legge n. 342 del 2000, l'imposta sostitutiva è ridotta al 4%.
L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2004 ed è versata, in unica soluzione, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi di tale esercizio.
L'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte in bilancio o rendiconto. Se l'imposta sostitutiva è imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione è operata, anche in deroga all'art. 2365 del codice civile, con le modalità di cui all'art. 2445, secondo comma, del medesimo codice.
Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
Effetti dell'affrancamento
Le riserve ed i fondi ed i saldi attivi di rivalutazione, assoggettati all'imposta sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa o della società e dell'ente e in caso di distribuzione dei citati saldi attivi non spetta il credito d'imposta previsto dall'art. 4, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, dall'art. 26, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e dell'art. 13, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIDEOGIOCHI
Sono apportate modifiche alla normativa fiscale concernente gli apparecchi per i videogiochi, comprese le eventuali sanzioni amministrative tributarie disposte per i predetti apparecchi, installati presso pubblici esercizi che non risultino conformi alle prescrizioni normative ed alle regole tecniche definite ai sensi dell'art. 22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Sono, inoltre, previste modifiche alla normativa relativa ai documenti attestanti il rilascio dei nulla osta.
IVA INDETRAIBILE
L'indetraibilità dell'IVA sulle operazioni aventi ad oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli, attualmente prevista fino al 31 dicembre 2004, viene prorogata al 31 dicembre 2005.
PROROGA AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI IRPEF ED IVA
Viene disposta la proroga delle agevolazioni previste in materia di IRPEF ed IVA.
Per l'IRPEF:
- è estesa a tutto il 2005 la norma contenuta nell'art. 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in base alla quale i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero o in zone di frontiera e in altri paesi limitrofi da soggetti residenti concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8000 euro;
- il limite di non concorrenza alla formazione del reddito da lavoro dipendente dei contributi di assistenza sanitaria versati ad enti previdenziali e casse a fini esclusivamente assistenziali da parte di datori di lavoro o dai lavoratori stessi viene fissato per l'anno 2005, in euro 3.615,20 (lo stesso previsto per gli anni 2003 e 2004).
Per l'IVA, gli imprenditori agricoli con un volume d'affari superiore ai vecchi 40 milioni (previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313) possono continuare ad applicare il regime speciale IVA, che permette loro una detrazione forfetaria dell'imposta.
Nel caso di imprenditori agricoli che esercitino anche attività connesse si prevede che solo per l'attività agricola "propria" si possa applicare il regime di detrazione forfetario, ferma restando la possibilità di applicare il regime di detrazione per le altre attività.
DISPOSIZIONI A FAVORE DI AGRICOLTURA, PESCA E PRODOTTI ENERGETICI
Vengono prorogate al 31 dicembre 2005 la agevolazioni fiscali per la formazione e l'arrotondamento delle proprietà contadine e per tutto l'anno 2005 le agevolazioni fiscali e previdenziali a favore di imprese che esercitano la pesca costiera.
A decorrere dal 1° gennaio 2005 vengono prorogate alcune agevolazioni riguardanti particolari impieghi di alcuni prodotti energetici.
IRAP SUL SETTORE AGRICOLO E DELLA PESCA
Infine, per coloro che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, viene stabilito che l'aliquota IRAP sia fissata nella misura dell'1,9 % per i sei periodi d'imposta successivi al 1° gennaio 1998 e nella misura del 3,75 % per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2005.Enrico Giannini