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Lunedì 16/03/2015
Voluntary Disclosure: nella circolare le indicazioni dell'Agenzia Entrate
a cura di: AteneoWeb S.r.l.Nella circolare n.10/E del 13 marzo 2015 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle novita' introdotte dalla legge n. 186/2014 per i contribuenti che decideranno di avvalersi, entro il 30 settembre 2015, della procedura straordinaria per rimediare spontaneamente alle omissioni e alle irregolarita' commesse fino al 30 settembre 2014 in materia di emersione e rientro di capitali.
Emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero
Possono accedere alla procedura di collaborazione volontaria internazionale:- le persone fisiche,
- gli enti non commerciali,
- le societa' semplici
- e le associazioni equiparate, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato,
che hanno violato gli obblighi in materia di monitoraggio fiscale.
La circolare precisa che possono attivare la voluntary disclosure, tra gli altri, anche gli "estero residenti fittizi", i cittadini "trasferiti" in Paesi black list, i soggetti "esterovestiti", i trust e i trust "esterovestiti", i contribuenti che detengono attivita' all'estero senza esserne formalmente intestatari, avendo fatto ricorso a soggetti interposti o a intestazioni fiduciarie estere.
La circolare individua inoltre nel dettaglio le tipologie di investimenti e di attivita' di natura finanziaria illecitamente costituiti o detenuti all'estero, i redditi e gli imponibili che rientrano nella procedura di voluntary disclosure.
E' possibile accedere alla procedura in relazione a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della domanda, non sono decaduti i termini per l'accertamento o per la contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale. In presenza di determinate condizioni, illustrate dalla circolare, non opera il raddoppio dei termini ordinariamente previsto in caso di investimenti e attivita' finanziarie detenuti in Paesi black list, che hanno sottoscritto accordi che prevedono uno scambio di informazioni effettivo, conforme al modello Ocse 2005.
Regolarizzazione delle violazioni dichiarative nazionali
Alla procedura di collaborazione volontaria nazionale possono accedere anche i contribuenti non tenuti agli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale e quelli tenuti a tale obbligo che vi abbiano adempiuto correttamente. Tutti questi soggetti, pertanto, potranno regolarizzare tutte le violazioni dichiarative relative alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive, all'Irap, all'Iva, nonche' le violazioni in materia di dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
La procedura di collaborazione volontaria nazionale puo' essere avviata relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento.
Quando la domanda non e' ammissibile
Il contribuente non puo' accedere alla procedura di collaborazione volontaria se prima di presentare la domanda sia venuto a conoscenza dell'inizio di accessi, ispezioni o verifiche, dell'inizio di altre attivita' amministrative di accertamento, della propria condizione di indagato o di imputato in procedimenti penali per violazioni di norme tributarie. La procedura non puo' essere attivata neanche nel caso in cui un soggetto terzo, che sia obbligato solidalmente in via tributaria con il richiedente o che abbia concorso in un reato tributario a lui attribuito, venga a conoscenza delle cause di inammissibilita'. Il documento di prassi chiarisce, inoltre che, in presenza di attivita' istruttorie di controllo che interessano una sola annualita', e' possibile attivare la procedura per le annualita' non interessate dal controllo.
Modalita' di presentazione
La circolare ribadisce che le richieste di attivazione della voluntary andranno presentate entro il 30 settembre 2015, esclusivamente per via telematica e che l'Agenzia inviera' una comunicazione attestante l'avvenuta ricezione.
La relazione di accompagnamento e il contraddittorio
Entro i trenta giorni successivi alla presentazione della domanda, e comunque non oltre il 30 settembre 2015, i contribuenti dovranno inviare la relativa documentazione all'indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec) indicato nella ricevuta, assieme a una relazione contenente, per ciascuna annualita' d'imposta, la descrizione analitica delle informazioni e dei dati riportati in sintesi nella richiesta.
In particolare, la relazione di accompagnamento dovra' comprendere i dati relativi a:
l'ammontare degli investimenti e delle attivita' di natura finanziaria costituite o detenute all'estero, anche indirettamente o per interposta persona;- la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonche' dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo;
- la determinazione degli eventuali maggiori imponibili, ancorche' non connessi con le attivita' costituite o detenute all'estero.
In fase di contraddittorio, il contribuente potra' spiegare maggiormente quanto contenuto nella domanda di disclosure.
Perfezionamento della disclosure e conseguenze in materia di sanzioni
La procedura si perfeziona esclusivamente in seguito al versamento di tutte le somme dovute, in un'unica soluzione oppure in tre rate di pari importo.
Non e' prevista la possibilita' di avvalersi della compensazione.
Inoltre, nel caso di mancato pagamento, anche di una sola delle rate, la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e gli Uffici provvederanno a inviare al contribuente un nuovo avviso di accertamento e un nuovo atto di contestazione. Invece, in caso di perfezionamento, l'adesione alla voluntary permette di fruire di una riduzione delle sanzioni amministrative e di alcune esclusioni dalla punibilita' penale.