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Martedì 31/03/2015
Estensione del reverse charge nell'ambito del settore energetico
a cura di: AteneoWeb S.r.l.La tanto attesa circolare dell'Agenzia sulle novità del reverse charge IVA (introdotte dalla Legge di stabilità 2015) è arrivata: è la numero 14/E del 27 marzo 2015.
L'articolo 1, comma 629, della legge di stabilità 2015 ha aggiunto le nuove lettere d-bis), d-ter) e d-quater), all'articolo 17, sesto comma, del DPR 633 del 1972, estendono il meccanismo del reverse charge (inversione contabile), fino al 31 dicembre 2018:- ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite dall'articolo 3 della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell'articolo 12 della medesima Direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni;
- ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
- alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3, lettera a).
La nuova disposizione è una misura di carattere temporaneo (fino al 31 dicembre 2018) nel rispetto dei vincoli posti dalla Direttiva 112/2006 (articolo 199-bis).
Con riferimento ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 3 della Direttiva n. 2003/87/CE e ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla Direttiva n. 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica. La circolare precisa che vanno ricompresi nella fattispecie anche i trasferimenti di certificati che hanno finalità di incentivazione dell'efficienza energetica o della produzione di energia da fonti rinnovabili, quali ad esempio i certificati verdi, i titoli di efficienza energetica (c.d. certificati bianchi) e le garanzie di origine.
L'Agenzia Entrate ritiene che debbano essere compresi nell'ambito applicativo della lettera d-ter) anche le unità di riduzione delle emissioni (ERU) e le riduzioni certificate delle emissioni (CER).
Con riferimento al fatto che l'estensione del reverse charge riguardi le cessioni di gas e di energia elettrica al 'soggetto passivo-rivenditore', la circolare 14/E precisa che per soggetto passivo-rivenditore deve intendersi "un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all'acquisto di gas, di energia elettrica (...) è costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile" (articolo 7-bis), comma 3, lettera a), del DPR n. 633 del 1972).
La circolare n. 54/E del 23 dicembre 2004 aveva già precisato che, ai fini della individuazione, in capo al soggetto passivo rivenditore, del requisito dell'acquisto e della rivendita, in via principale, di gas e di elettricità non era necessario avere riguardo al complesso delle attività svolte dal soggetto interessato, ma bisognava esaminare il comportamento del soggetto in relazione ai singoli acquisti di gas ed elettricità. La stessa circolare aveva inoltre precisato, che non fa venir meno la qualificazione di "rivenditore" la circostanza che una parte del prodotto acquistato possa essere destinato a sopperire agli immediati bisogni del soggetto stesso, nell'ambito ovviamente dell'esercizio della sua attività economica, a condizione che tale uso e consumo sia di trascurabile entità.
Alle cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto che non sia qualificabile come 'soggetto passivo-rivenditore', secondo la definizione sopra riportata, l'IVA deve essere applicata con le modalità ordinarie.
Il meccanismo del reverse charge non può ritenersi applicabile alle cessioni di GPL (Gas di Petrolio Liquefatto), in quanto tale sostanza presenta caratteristiche più simili agli oli minerali che non ai gas vettoriati tramite sistemi o reti di gas naturale.