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Mercoledì 01/04/2015
Gasolio autotrasportatori: riduzione accise 1 trimestre 2015
a cura di: Studio Valter FrancoCon nota ru 31373 del 20/03/2015 l'Agenzia delle Dogane ha illustrato le modifiche introdotte al software mentre con nota RU 37062 del 24.03.2015 ha diramato le istruzioni, il modello ed il software per richiedere il rimborso delle accise sui consumi relativi al 1°trimestre 2015.
L'art. 61 del D.L. 1/2012 ha introdotto modificazioni all'art. 3 c. 1 del D.P.R. 277/2000
disponendo che la dichiarazione per fruire del beneficio debba essere presentata entro il termine del mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare, pertanto la dichiarazione del 1° trimestre 2015 dovra' essere presentata entro il 30 aprile 2015.
Secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 233 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità) il software è stato aggiornato inserendo nel frontespizio la dicitura "dichiara che il gasolio consumato, per cui si chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli di categoria euro 0 o inferiori"; rammenta infatti l'Agenzia delle Dogane che la legge 23.12.2014, n.190, ha ristretto all'art.1, comma 233, il campo di applicazione dell'agevolazione in esame escludendone il gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 0 o inferiore, caratteristica del mezzo che a decorrere dal 1° gennaio 2015 preclude l'accesso al trattamento agevolato. Pertanto, il soggetto che presenta la dichiarazione trimestrale attesta (con la valenza assegnata alle dichiarazioni sostitutive dal D.P.R. n.445/2000) puntualmente l'insussistenza della descritta condizione che impedisce il riconoscimento del credito d'imposta dichiarando, a tal fine, che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento dei veicoli di categoria Euro 0 o inferiore.
A tal riguardo, considerato che la disciplina comunitaria definisce le categorie dei veicoli a partire da "Euro 1", sono classificabili come appartenenti a quelle "Euro 0 o inferiore" i veicoli la cui carta di circolazione non riporta alcun riferimento alla normativa comunitaria dell'Unione Europea.
Tanto premesso, appare utile ribadire che non sono ammessi all'agevolazione i consumi di gasolio per autotrazione impiegati dai:- veicoli di categoria Euro 0 o inferiore, in relazione ai soggetti di cui alle lett. a), b) e c) del paragrafo III;
- veicoli di massa massima complessiva inferiore a 7,5 tonnellate, in relazione ai soggetti di cui alla lett. a) del paragrafo III.
La riduzione delle accise relativa al 1° trimestre 2015 ammonta ad euro 214,18609 per mille litri di prodotto per i consumi dal 1° gennaio al 31 marzo 2015
Si rammenta che:- nel settore dell'autotrasporto (conto proprio o conto terzi) il beneficio riguarda i veicoli con massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate
- gli autotrasportatori possono documentare gli acquisti di carburante unicamente con fatture e NON con la scheda carburante
- la dichiarazione per ottenere i benefici dovra' essere presentata entro il 30/04/2015
il codice tributo per effettuare la compensazione con modello F24 corrisponde al 6740 - la compensazione e'ammessa (salvo comunicazioni pervenute da parte dell'Ufficio) decorsi 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione da parte dell'Ufficio - in caso di invio per posta effettuare l'invio con raccomandata a.r. in modo da conoscere la data di ricevimento (art. 4 c.2. del DPR 277/2000)
- il termine per procedere alla compensazione del credito di imposta scadra' il 31 dicembre 2016 (entro l'anno solare successivo a quello in cui e' sorto, ai sensi art. 4 c. 3 del DPR 277/2000 cosi' come modificato dall'articolo 61 comma 1 lettera b del Dl n. 1 del 24 gennaio 2012. )
- il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile (art. 2 DPR 277/2000)