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Lunedì 29/06/2015
Trust: atto simulato o azione revocatoria?
a cura di: Studio Dr. Paolo SoroIl Tribunale accoglie la revocatoria ma nega che un trust, in cui il disponente figuri tra i beneficiari e abbia il potere di revocare il trustee, possa essere considerato interposto.
Diamo atto di una recente sentenza del Tribunale Milano - II Sezione Civile - N. 6299/2015 del 20.05.2015, per rilevare alcune importanti affermazioni.
Il creditore aveva richiesto l'annullamento del trust in quanto atto simulato, ovvero, in subordine, la revocatoria dell'atto di disposizione dei beni in trust.
Il trust, disciplinato dalla Legge di Jersey e istituito in un periodo in cui il disponente era a conoscenza dell'esistenza delle pretese creditorie, aveva in qualità di trustee un soggetto diverso dal disponente, il quale ultimo, peraltro, era incluso tra i beneficiari (insieme alla moglie e ai figli). Non era stato nominato un guardiano e il potere di revoca e sostituzione del trustee era stato assegnato in potestà dei beneficiari (e, dunque, anche dello stesso disponente).
Il Tribunale, pur accogliendo inevitabilmente la revocatoria ordinaria ex art. 2901 Cod. Civ. (ma solo sull'atto di disposizione relativo a quei beni in trust il cui valore risultava commisurato al soddisfacimento del credito), rigetta la domanda afferente il richiesto annullamento dell'atto in quanto simulato, riportando in sede di motivazioni alcune importanti affermazioni che reputiamo interessante riproporre, posto che conferiscono piena legittimazione a quei trust rispettosi della legge regolatrice, ma contenenti clausole "non gradite", né all'Agenzia delle Entrate, né a tanta altra Giurisprudenza.
In particolare, il Tribunale, nel confermare la posizione di litisconsorte del trustee, altresì afferma:
Il Trust è regolato dalla Legge di Jersey.
Oggetto della domanda è l'atto di dotazione dei beni in trust e non l'atto costitutivo del Trust.
In primo luogo deve rilevarsi come (pur avendo l'atto di istituzione del trust evidenziato tra i beneficiari lo stesso disponente) il trust è stato istituito per soddisfare le esigenze dei beneficiari, specificamente nominati nell'atto (i menzionati familiari del disponente).
Così come, pur non essendo stato formalmente istituito un guardiano (la cui mancanza non inficia l'atto istitutivo del trust), sono individuati i soggetti che possono procedere alla revoca e alla sostituzione del trustee.
Il Trust ha con tutta evidenza interposto un trustee nella gestione dei beni successivamente conferiti per consentirne la gestione nell'interesse dei beneficiari, con particolare riferimento al coniuge e ai discendenti del disponente.
Né rilevano circostanze quali il conferimento dell'intero patrimonio immobiliare nel trust o il preteso elemento psicologico (ossia la consapevolezza dell'esposizione debitoria nei confronti del creditore attore e di quello intervenuto), in quanto circostanze non gravemente indiziarie dell'intenzione di un'intestazione fittizia del patrimonio immobiliare oggetto di conferimento nel Trust.
Né si rivengono, altresì, elementi nelle clausole dell'atto di dotazione dei beni in Trust tali da inferire che l'istituente non volesse perseguire l'interesse indicato nell'atto del Trust.
La domanda di simulazione è, pertanto, infondata e va rigettata.
Superfluo precisare che condividiamo motivazione e decisione del Tribunale in questione.Dr. Paolo Soro
Fonte:
http://www.paolosoro.it