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Mercoledì 22/07/2015
Esecuzioni immobiliari: sospensione dei termini processuali e saldo prezzo
a cura di: Studio CustodiA partire dall'anno 2015 sono in vigore le nuove norme di sospensione dei termini processuali per il periodo dall'1 agosto al 31 agosto (cosiddetta "sospensione feriale").
Per tutto il periodo della sospensione feriale, il termine per il compimento dell'attività processuale viene sospeso, per riprendere solo alla fine della stessa, ossia il termine slitta di 31 giorni. La modifica è stata introdotta dal Decreto Legge n. 132 del 12 settembre 2014, denominato "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile", convertito con modificazioni dalla Legge n. 162 del 10 novembre 2014 (in G.U. 10/11/2014, n. 261).
Il D.L. 132/14 ha modificato l'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e, come specificato, si applica per la prima volta dal 2015.
La norma viene applicata a tutti i termini processuali che scadono o che attraversano il periodo dall'1 agosto al 31 agosto, con automatico slittamento di 31 giorni.
Per effetto della sospensione feriale dei termini processuali, sono sospesi per 31 giorni tutti i termini in materia civile e anche nel contenzioso tributario, ivi compresi i termini per il versamento delle somme dovute a seguito di accertamenti divenuti esecutivi.
Un caso particolare, rispetto al quale non vi è ancora un comportamento univoco da parte dei Giudici delle Esecuzioni, riguarda l'applicazione della sospensione feriale al termine per il versamento del prezzo nel caso di vendita immobiliare all'asta. In diversi Tribunali viene applicata la sospensione dei termini per il versamento del prezzo di cui agli art. 576 n. 7 e 585, comma 1, c.p.c., poiché tale termine viene considerato di natura processuale e non sostanziale.
Il beneficio per l'aggiudicatario è importante, ma la possibilita' di usufruirne deve essere verificata.
Data la delicatezza del tema e la sanzione per il mancato versamento del saldo prezzo nei termini stabiliti, si suggerisce, in ogni caso in cui si vuole beneficiare dello slittamento dei termini feriali, di sottoporre al Giudice dell'Esecuzione apposita istanza.
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Abbiamo inoltre pubblicato il documento gratuito, in formato Word, Istanza per la precisazione del termine per il versamento del saldo prezzo di aggiudicazione, con il quale si chiede al Giudice delle Esecuzioni di esprimersi in merito all'applicabilita' o meno del termine feriale nello specifico Tribunale (o nelle sue esecuzioni).