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Mercoledì 16/09/2015
Acquisti con i proventi delle multe: Corte dei Conti amplia le possibilità
a cura di: Studio Legale MancusiE' consentito ai Comuni e per essi al Responsabile del Servizio di Polizia Locale utilizzare la quota spettante dei proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni al codice della strada finalizzandola all'acquisto di strumenti di potenziamento del software usato per le Zone a Traffico Limitato, per le armi in dotazione al Corpo di Polizia Locale, per i personal computer in dotazione al Comando, per i passi cartacei per i disabili e per altre dotazioni tecniche in uso agli agenti di polizia locale. E' quanto affermato dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo della Basilicata, con la delibera del 15 maggio 2015, n. 36.
In particolare, i giudici contabili lucani si sono occupati della recente evoluzione legislativa in tema di utilizzo dei proventi rinvenienti dalle sanzioni alla violazione del codice della strada e, quindi, in un ottica evolutiva, ma coerente con le disposizioni legislative, hanno ritenuto ammissibili, come già riportato sopra, la loro utilizzazione anche per il potenziamento dei software per le Z.T.L., per le armi in dotazioni del Corpo, per i personal computer in dotazione al Comando, per i pass cartacei per i disabili e per le altre dotazioni tecniche in uso per gli agenti di polizia locale.
In materia, giova richiamare la disciplina applicabile, cioè l'articolo 208 del Codice della strada, intitolato Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, che al comma 4 recita:
4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 e' destinata:
a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, dimessa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;
c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.
5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare, in tutto o in parte, la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.Avv. Amilcare Mancusi