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Mercoledì 30/09/2015
Sono privilegiati i crediti delle associazioni di promozione sociale
a cura di: AteneoWeb S.r.l.Art. 24, c. 2 e 3 Legge 7 dicembre 2000, n. 383.
La Legge 383/2000 che disciplina le associazioni di promozione sociale prevede che
i crediti delle associazioni di promozione sociale (iscritte nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale) per i corrispettivi dei servizi prestati e per le cessioni di beni hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore ai sensi dell'articolo 2751-bis del codice civile e che si collocano, nell'ordine dei privilegi, subito dopo i crediti di cui i crediti di cui all'articolo 2751-bis, numeri 4 e 5.
Il regolamento attuativo della Legge 383/2000 prevede che l'affiliazione ad un ente di promozione sociale già iscritto nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, da' diritto all'automatica iscrizione dell'ente affiliato nel registro medesimo, con conseguente assunzione della qualificazione agevolata.
Sono quindi potenzialmente coinvolte la gran parte delle associazioni no profit (comprese le associazioni sportive e le pro loco); sono enti di promozione sociale già iscritti nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale (a titolo puramente esemplificativo): U.N.P.L.I. - Unione Nazionale Proloco d'Italia, C.S.I. - Centro Sportivo Italiano, A.S.I. - Alleanza sportiva italiana, A.I.C.S. - Associazione Italiana Cultura e Sport, A.C.S.I. - Associazione centri sportivi italiani, U.I.S.P. - Unione Italiana Sport per Tutti, FE.NA.L.C. - Federazione Nazionale Liberi Circoli, C.T.S. - Centro Turistico Studentesco e Giovanile.
Il Registro completo è pubblicato sul sito internet del Ministero del Lavoro.