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Martedì 06/10/2015
Lavoratore e violazione del dovere di fedeltà: licenziamento legittimo
a cura di: Studio Legale MancusiE' legittimo il licenziamento in tronco del lavoratore che compia una attività contraria agli interessi del proprio datore di lavoro, in favore di terzi operanti nello stesso settore del datore, con evidente violazione dell'obbligo di fedeltà che lo lega al proprio datore di lavoro. E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione, sezione Lavoro, del 09 luglio 2015 n. 14304 rigettando il ricorso di parte istante e confermando la sentenza della Corte di Appello di Cagliari del 22 ottobre 2013, n. 342.
Dalla sentenza in esame della suprema Corte deriva il principio che l'obbligo di fedeltà del lavoratore subordinato ha una portata più ampia di quello risultante dalla previsione dell'articolo 2105 codice civile ed impone al lavoratore di tenere un comportamento leale nei confronti del proprio datore di lavoro, astenendosi dal compiere qualsiasi atto idoneo a nuocergli anche solo potenzialmente. Nel caso di specie veniva contestato al lavoratore di aver preso parte ad un sopralluogo presso un Comune, a vantaggio di società concorrente al proprio datore, ai fini di una partecipazione a gara di appalto per l'affidamento di servizi di pulizia di immobili comunali.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione, ai fini della violazione dell'obbligo di fedeltà incombente sul lavoratore «è sufficiente la mera preordinazione di una attività contraria agli interessi del datore di lavoro anche solo potenzialmente produttiva di danno» (in tal senso anche Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 26.08.2003, n. 12489). Il pericolo attuale e continuo per gli interessi del datore di lavoro giustifica altresì il licenziamento in tronco.Avv. Amilcare Mancusi