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Lunedì 14/12/2015
Danni al terzo trasportato: La Cassazione definisce quando va risarcito e da chi
a cura di: Studio Legale MancusiSpetta il risarcimento danni alla persona che è terzo trasportato su un veicolo, a carico della Compagnia assicuratrice del veicolo vettore, in applicazione dell'articolo 141 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) dovendo in giudizio esso dare prova solo di aver subito danno in seguito ad un sinistro in tale qualità di trasportato, a nulla rilevando le modalità dell'incidente e la responsabilità del sinistro a carico di uno dei conducenti secondo il principio «vulneratus ante omnia reficiendus». È quanto ha stabilito la Corte di cassazione, Sezione III, sentenza 28 aprile 2015, n.16181 accogliendo le tesi del ricorrente è cassando con rinvio la sentenza resa dal giudice di appello, Tribunale di Forlì sentenza 10 febbraio 2012, n.126.
Tale giudice di merito aveva erroneamente respinto la domanda risarcitorie del ricorrente sul presupposto che non vi era stata collisione diretta tra i veicoli e che quindi non poteva essere applicata la presunzione di pari responsabilità di cui all'articolo 2054, 2°comma codice civile, e che il danneggiato quale trasportato in occasione di un sinistro verificatosi, non aveva fornito la prova circa la dinamica del sinistro e circa la responsabilità dello stesso.
Giova ricordare che l'art.141 Codice delle Assicurazioni prevede che «salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo 145».
A parere della Suprema Corte tale accertamento, tuttavia, «è al di fuori della previsione dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni in quanto la responsabilità della compagnia assicuratrice del vettore prescinde dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro».
Il legislatore, ritiene infatti la Corte, ha voluto introdurre, con l'articolo 141 del Codice delle assicurazioni, una disposizione volta ad impedire la spendita di risorse processuali per l'effettuazione di tale tipo di accertamento, rinviando le questioni relative al regresso al rapporto tra le imprese assicurative coinvolte ai sensi degli artt. 141, comma 4, e 150 del citato Codice. Afferma la Corte che «lo scopo della norma è quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicuratrice, risparmiandogli l'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro».
Al fine di supportare quanto sostenuto, la Suprema Corte si rifà ad una precedente pronuncia, Corte di Cassazione, sentenza del 30 agosto 2013, n. 19963, e ribadisce che: «E' stato affermato ,inoltre , che in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenza 1° dicembre 2011, Churchill Insurance/Wilkinson), secondo il principio solidaristico «vulneratus ante omnia reficiendus», il proprietario trasportato ha diritto, nei confronti del suo assicuratore, al risarcimento del danno alla persona causato dalla circolazione non illegale del mezzo, essendo irrilevante ogni vicenda normativa interna e nullo ogni patto che condizioni la copertura del trasportato all'identità del conducente ("clausola di guida esclusiva").
Nel caso di specie, le ricorrenti, madre e figlia, conclude la decisione in epigrafe, hanno provato di aver riportato danni a seguito del sinistro quali trasportate su uno dei veicoli coinvolti, non essendo contestato dalla società assicuratrice l'incidente, avendo essa addirittura risarcito il danno seppur in misura asseritamente insufficiente prima dell'inizio del giudizio di merito e pertanto hanno diritto ad essere risarcite dalla Compagnia del veicolo sul quale viaggiavano.Avv. Amilcare Mancusi