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Giovedì 04/02/2016
Un'altra bocciatura per la doppia contribuzione INPS
a cura di: AteneoWeb S.r.l.L'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro (Ancl) ha pubblicato sul suo sito internet la sentenza emessa dal Tribunale di Forlì del 15/1/2016 n. 6 (causa 179/2013 RG) che, decidendo tre opposizioni ad avviso di addebito proposte dall'Ancl (cause riunite) ha sancito i seguenti principi:
- "E' ... necessario accertare che l'amministratore svolga realmente, in modo personale, abituale e prevalente, l'attività commerciale propria dell'azienda" e non si limiti a svolgere le sole limitate attività connesse all'espletamento dei compiti connessi alle cariche amministrative rivestite ("nel caso di specie l'opponente ha dimostrato in giudizio di aver delegato ogni attività gestionale inerente lo svolgimento dell'attività di gestione del contratto di locazione dell'unico immobile di proprietà aziendale a uno studio di consulenza esterno"): la prova di tutto questo è a carico dell'INPS;
- "l'Istituto previdenziale .... non ha addotto alcuna prova a dimostrazione del fatto che - in contrasto con quanto asserito da controparte - [l'opponente] partecipasse, con caratteri di abitualità e prevalenza, al lavoro aziendale". Il Tribunale pone a carico dell'Inps anche l'onere della prova di tali requisiti e aggiunge poi testualmente: "Privo di significato sostanziale appare il semplice rilievo che egli avesse sbarrato la casella della dichiarazione fiscale UNICO 2007, corrispondente alla dichiarazione per cui l'attività svolta per conto della società era la sua attività prevalente".
- "come ha recentemente affermato la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 3145 del 2013, il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è che vi sia un esercizio commerciale e la gestione dello stesso, come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di s.r.l. che abbia come oggetto un esercizio commerciale. .... . tale non può essere automaticamente considerata l'attività di una società avente ad oggetto esclusivamente la locazione di immobili: difetta una attività di scambio di prestazione e servizi, qualificabile come commerciale, e del resto i redditi prodotti dalla locazione sono classificati come redditi fondiari e non quali redditi d'impresa." Il Tribunale di Forlì pone a carico dell'Inps anche l'onere della prova della natura commerciale dell'attività.
Il testo integrale della sentenza è consultabile sul sito internet dell'Ancl.