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Venerdì 01/04/2016
Gasolio autotrasportatori: riduzione accise 1° trim. 2016 con novita'
a cura di: Studio Valter Franco
Con nota 37533 del 25/03/2016 l'Agenzia delle Dogane ha diramato le istruzioni, il modello ed il software per richiedere il rimborso delle accise sui consumi relativi al 1°trimestre 2016.
L'art. 61 del D.L. 1/2012 ha introdotto modificazioni all'art. 3 c. 1 del D.P.R. 277/2000 prevedendo che la dichiarazione per fruire del beneficio debba essere presentata entro il termine del mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare, pertanto la dichiarazione del 1° trimestre 2015 dovrà essere presentata entro il 02 maggio 2016 (il 30 aprile cade di sabato).
Secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016 (comma 645) a decorrere dal 2016 il beneficio non spetta per i veicoli di categoria EURO 2 o inferiore (per la classificazione dei veicoli si consulti la tabella classificazione euro): ciò viene richiamato al paragrafo IV della nota. Nel frontespizio della dichiarazione, inoltre, è stata inserita la dicitura "dichiara che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli di categoria Euro 2 o inferiore".
La riduzione delle accise relativa al 1° trimestre 2016 è pari ad euro 214,18609 per mille litri di prodotto per i consumi dal 1° gennaio al 31 marzo 2016.
Si rammenta che:- nel settore dell'autotrasporto (conto proprio o conto terzi) il beneficio riguarda i veicoli con massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate di categoria superiore ad euro 2
- gli autotrasportatori possono documentare gli acquisti di carburante unicamente con fatture e NON con la scheda carburante
- la dichiarazione per ottenere i benefici dovrà essere presentata entro il 02/05/2016
- il codice tributo per effettuare la compensazione con modello F24 corrisponde al 6740
- la compensazione è ammessa (salvo comunicazioni pervenute da parte dell'Ufficio) decorsi 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione da parte dell'Ufficio - in caso di trasmissione per posta si suggerisce di effettuare l'invio con raccomandata a.r. in modo da conoscere la data di ricevimento (art. 4 c.2.del DPR 277/2000)
- il termine per procedere alla compensazione del credito di imposta scadrà il 31 dicembre 2017 (entro l'anno solare successivo a quello in cui è sorto, ai sensi art. 4 c. 3 del DPR 277/2000 così come modificato dall'articolo 61 comma 1 lettera b del Dl n. 1 del 24 gennaio 2012. )
- il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile (art. 2 DPR 277/2000)
Rag. Valter Franco