-
Articoli e approfondimenti
-
Martedì 21/02/2017
Avvocato richiede compenso maggiore a seguito mancato spontaneo pagamento: è illecito deontologico se...
a cura di: Studio Legale MancusiCompie illecito deontologico l'avvocato che, a causa del mancato spontaneo pagamento delle competenze professionali e senza averne fatto espressa riserva, richieda con una successiva comunicazione un compenso maggiore di quello già indicato in precedenza.
E' quanto ha stabilito il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza del 7 marzo 2016, n. 39, mediante la quale ha rigettato il ricorso ma ha proceduto ad una diversa valutazione circa la sanzione da aplicare rinviando al COA di Milano.
La vicenda
La pronuncia traeva origine dal FATTO che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano avviava un procedimento disciplinare contro l'avvocato TIZIO a seguito di un esposto presentato nel 2011 da una Società di diritto spagnolo che nell'anno 2007 nell'ambito di una complessa operazione finanziaria avrebbe reso in favore della Società una prestazione professionale risoltasi nella partecipazione ad una sola riunione tenutasi in Madrid, salvo poi interrompere ogni rapporto già nel febbraio 2007 per la presunta inadeguatezza dell'incolpato a svolgere le prestazioni richieste dalla Società, in relazione alle quali si richiedeva la conoscenza della lingua inglese (requisito non posseduto dall'Avv. TIZIO)
Con deliberazione del 2013 il COA di Milano a definizione del procedimento disciplinare promosso nei confronti dell'Avv. TIZIO, ritenuta la responsabilità dell'incolpato gli irrogava la sanzione di un anno di sospensione per la violazione dell'art.43, II° e III° comma C.D.F. (ora art.29 nuovo C.D.F.).
In pratica, alla conclusione del breve rapporto professionale, l'incolpato avrebbe inviato alla Società un progetto di fattura per complessivi euro XXX.
In assenza di alcun riscontro/adesione da parte della Società, questa - in data 03.01.2008 - riceveva dall'incolpato una nuova fattura avente ad oggetto la medesima prestazione professionale, per il "minor" importo pari ad euro XXX.
Ancora in assenza di alcuna adesione a tali pretese, in data 15.02.2010 la Società riceveva la notifica del provvedimento con cui il C.O.A. di Catania, ad istanza dell'Avv. TIZIO, aveva liquidato l'onorario avente ad oggetto sempre la medesima prestazione professionale in complessivi euro XXX, nonché la fattura per il medesimo importo ed una intimazione a provvedere a tale pagamento in favore dell'incolpato.
Da tale carteggio si evinceva inoltre come l'Avv. TIZIO, nel richiedere al C.O.A. di Catania la liquidazione del proprio onorario, aveva omesso di riferire all'Organo territoriale l'esistenza e l'ammontare dei due documenti fiscali precedentemente inviati alla Società.
Inoltre, appariva palese come lo stesso avesse chiesto al C.O.A. etneo la liquidazione di un compenso di gran lunga maggiore rispetto a quello oggetto della fattura del gennaio 2008 (pari ad euro XXX), nonostante non avesse formulato alcuna preventiva riserva in tal senso (come invece disposto dall'art. 43, canone III C.D.F.).
Avverso la richiamata deliberazione l'Avv. TIZIO proponeva ricorso al Consiglio Nazionale Forense, sulla base di quattro motivi.
I motivi di ricorso
Con il primo motivo il ricorrente eccepisce la nullità dell'intero procedimento disciplinare iscritto a suo carico per violazione del contraddittorio, per mancata audizione dell'avvocato incolpato.
Con il terzo motivo l'incolpato eccepisce l'intervenuta prescrizione degli illeciti disciplinari contestatigli e della relativa azione disciplinare, tanto perché dal primo progetto di fattura inviato alla cliente esponente e quella dell'apertura del procedimento disciplinare ( 19.07.2012, comunicata il 26.07.2012 ) risulterebbe decorso inutilmente un tempo superiore a cinque anni.
La decisione
Il Consiglio Nazionale Forense, chiamato a pronunciarsi, mediante la citata sentenza n. 39/2016 ha ritenuto infondati i motivi ed ha rigettato il ricorso.
Riguardo alla prima censura, precisa il C.N.F. che la stessa non ha fondamento. Mette conto osservare, infatti, come nella vigenza della precedente disciplina procedimentale, indicata come fase preliminare, il COA aveva il compito di svolgere una sommaria istruttoria al fine di valutare la fondatezza delle lamentele e la loro rilevanza deontologica. In tale fase non sussisteva alcun obbligo di instaurazione del contraddittorio. (C.N.F. 21.10.2013 n° 197).
E' altresì infondato il terzo motivo in quanto è risultato evidente che le condotte contestate all'avv. TIZIO si siano protratte almeno sino al giugno 2010, sicchè non risulta assolutamente spirato il termine quinquennale previsto nella normativa vigente, non essendo revocabile in dubbio che le medesime condotte siano legate dal vincolo della continuazione. (ex multis C.N.F. 2.10.2014 n° 132).
In tal guisa il C.N.F. ritiene che debba giungersi al giudizio di censurabilità della condotta dell'avv. TIZIO ma per ragioni parzialmente diverse da quelle che nel provvedimento impugnato il COA di Milano ha posto a base della declaratoria di responsabilità.
Conclude il C.N.F. che la condotta dell'incolpato, ancorchè ridimensionata rispetto alla valutazione del COA, appare comunque censurabile sotto il profilo della violazione della norma oggetto della contestazione, per non aver l'avv. TIZIO fatto alcuna riserva di richiedere un compenso maggiore in caso di mancato pagamento della fattura del 3 gennaio 2008 di euro XXX e per aver omesso di comunicare al COA etneo, al momento della richiesta di opinamento, l'esistenza delle precedenti fatture inviate alla società esponente e la mancata indicazione della riserva.
Può, pertanto, affermarsi il seguente principio:
Viola infatti l'art. 43 III, Codice Deontologico Forense, l'avvocato che, a causa del mancato spontaneo pagamento delle competenze professionali e senza averne fatto espressa riserva, richieda con una successiva comunicazione un compenso maggiore di quello già indicato in precedenza (Consiglio Nazionale Forense, sentenza 21/07/2009, n. 79).
Ritenuta, quindi, la responsabilità dell'incolpato, la sanzione va rideterminata apparendo palesemente sproporzionata quella inflitta dal COA.Avv. Amilcare Mancusi