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Martedì 10/10/2017
Più avvocati nominati in un giudizio civile? A ciascuno va riconosciuto il proprio onorario
a cura di: Studio Legale MancusiIn punto di diritto ove più avvocati siano incaricati della difesa in un procedimento civile, ciascuno di essi ha diritto all'onorario nei confronti del cliente in base all'opera effettivamente prestata. Ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato, nei giudizi di divisione (ereditaria) il valore della causa non è quello della massa attiva ma quello della quota in contestazione.
Sono i principi ribaditi dalla Corte di Cassazione, Sezione II Civile, con la sentenza del 30 agosto 2017, n. 20554, mediante la quale ha rigettato il ricorso e confermato quanto già deciso, nel caso de quo, dal tribunale di Piacenza.
La vicenda
La pronuncia traeva origine dal fatto che CAIO e ALTRI hanno proposto ricorso articolato in unico motivo avverso l'ordinanza, resa dal Tribunale di Piacenza nel 2014, che ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. XXXX/2013, per l'importo di euro 12.622,10, oltre interessi, emesso su domanda degli avvocati MEVIA e TIZIO ed avente ad oggetto i compensi professionali relativi al patrocinio legale prestato in un giudizio di divisione immobiliare (in particolare, liquidati in somma di euro 6.345,77 per l'avvocato MEVIA ed in euro 6.237,19 per l'avvocato TIZIO). Gli avvocati MEVIA e TIZIO resistono con controricorso.
Il tribunale di Piacenza, ritenuta l'applicabilità in rito dell'art. 14, d.lgs. 10 settembre 2011, n. 150, ha poi, nel merito, affermato che le modalità di calcolo del compenso liquidato agli avvocati opposti fossero errate, dovendosi determinare il valore della causa di divisione non in base a quello della massa attiva (e dunque, nella specie, pari ad euro 215.761,02), ma a quello della quota in contestazione (nella specie, pari ad euro 43.190,48).
Pertanto, ha deciso il Tribunale, per liquidare il compenso agli avvocati MEVIA e TIZIO si doveva far capo allo scaglione delle cause ricomprese fra euro 25.900,01 ed euro 51.700,00.
Il motivo di ricorso
Con l'unico motivo del ricorso di CAIO e ALTRI deducono la violazione del combinato disposto dell'art. 1, legge 7 novembre 1957, n. 1051, dell'art. unico, cap. I°, art. 1, sub 2, e degli artt. 4 e 6 del d.m. n. 127/2004.
Assumono i ricorrenti che, condivisa l'applicabilità dello scaglione delle cause ricomprese fra euro 25.900,01 ed euro 51.700,00, occorreva tener conto della rispettiva misura massima degli onorari, per poi suddividerli al 50% per ciascuno dei due avvocati.
Vengono perciò allegati conteggi per dimostrare che vi siano stati superamenti dei massimi tariffari.
La decisione
La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi, mediante la citata sentenza n. 20554/2017 ha ritenuto non fondato il motivo ed ha rigettato il ricorso.
Precisa, quindi, la Suprema Corte che l'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio di diritto, più volte affermato dalla Corte, per cui, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato, il valore della causa di divisione non è quello della massa attiva ex art. 12 c.p.c., ma quello della quota in contestazione.
In particolare, l'art. 6 del d.m. n. 127 del 2004 (nella specie applicabile ratione temporis), pur rinviando in generale al codice di procedura civile per la determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione degli onorari a carico del soccombente, deroga a tale rinvio in materia di giudizi divisori, per i quali stabilisce che il valore è determinato in relazione "alla quota o ai supplementi di quota in contestazione" (Corte di Cassazione, Sezione II, 04/05/2012, n. 6765).
La censura mossa dai ricorrenti è poi infondata, in quanto parte dall'erroneo presupposto per cui il Tribunale, dopo aver ricondotto la causa allo scaglione ricompreso fra euro 25.900,01 ed euro 51.700,00, avrebbe dovuto suddividere al 50% per ciascuno dei due avvocati la misura massima degli onorari spettante per le singole voci.
I ricorrenti non tengono così per conto dell'art. 6 della legge 13 giugno 1942, n. 794 (ancora recepito nell'art. 7 d.m. 8 aprile 2004, n. 127, costituente la disciplina ratione temporis nella specie applicabile), per come costantemente interpretato dalla Corte, nel senso che, ove più avvocati siano incaricati della difesa in un procedimento civile, ciascuno di essi ha diritto all'onorario nei confronti del cliente in base all'opera effettivamente prestata.
Inoltre, l'art. 6 della legge 13 giugno 1942, n. 794, si limita a garantire la facoltà di tenere conto del concorso degli altri avvocati nella determinazione degli onorari nell'ambito dei minimi e dei massimi previsti dalla tariffa professionale, ma non prescrive alcuna obbligatoria riduzione, né questo automatismo è stato contemplato nelle deliberazioni del Consiglio Nazionale Forense recepite con i decreti ministeriali.
Il diritto individuale al distinto onorario rimane escluso piuttosto se, essendo stato richiesto il pagamento di una sola parcella, e non essendo state in essa indicate separatamente le prestazioni di ciascuno degli avvocati, risulta implicitamente ed inequivocabilmente una reciproca sostituzione nelle singole prestazioni, poi sommate nella specifica (laddove, nel caso in esame, gli avvocati MEVIA e TIZIO risultano aver richiesto il pagamento di due distinte parcelle, che ne indicavano separatamente le attività adempiute) (Corte di Cassazione, Sezione II, 04/11/2010, n. 22463; Corte di Cassazione, Sezione II, 12/07/2000, n. 9242).Avv. Amilcare Mancusi