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Martedì 29/10/2019
Limiti per pagamenti in contanti aggiornato al D.L. 26/10/2019 n. 124 - art. 18
a cura di: Studio Valter Franco
Si rammenta che dal 1° luglio 2018 il pagamento di stipendi, anticipi etc., qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro (incluse le collaborazioni coordinate e continuative, i contratti di lavoro in qualsiasi forma instaurati dalle cooperative con i propri soci), dovrà avvenire con strumenti "tracciabili" (bonifico, strumenti di pagamento elettronici, assegno intestato e consegnato direttamente al lavoratore). LA FIRMA DEL LAVORATORE SULLA BUSTA PAGA NON COSTITUISCE PROVA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE .
In caso di violazione di applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro, definibile ai sensi della Legge 689/1981 con oblazione entro 60 giorni pari ad un terzo del massimo, cioè 1.667 euro.
Sono esclusi dalla disposizione i pagamenti effettuati da soggetti "privati" per gli addetti ai servizi domestici (colf, badanti etc.).
Gli assegni bancari e postali superiori a 999,99 euro devono recare lindicazione del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (articolo 49 comma 5 del D.lgs. 231).TABELLA LIMITI PAGAMENTI IN CONTANTI Dal 1° gennaio 2022 euro. 999,99Dal 1° luglio 2020 euro. 1.999,99dal 1° gennaio 2016 euro. 2.999,99 (2) (3) (4)dal 06/12/2011 al 31/12/2015 euro. 999,99 (1)dal 13 agosto 2011 al 5/12/2011 euro. 2.499,99dal 31 maggio 2010 al 12 agosto 2011 euro. 4.999,99dal 25 giugno 2008 al 30 maggio 2010 euro. 12.499,99dal 29 aprile 2008 al 24 giugno 2008 euro. 4.999,99sino al 28 aprile 2008 euro. 12.499,99
Note:
(1) Non costituisce infrazione il trasferimento di contanti sino a 2.499,99 euro (precedente limite), l'emissione di assegni bancari senza clausola di trasferibilità sino a 2.499,99 euro, il rilascio di assegni circolari sino a 2.499,99 euro, se commesse nel periodo dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012. art. 12 del D.L. 6/12/2011 - conversione in Legge 22/12/2011 n. 214 - G.U. 27/12/2011 n. 300;
(2) Comma 898 - 899 L. 28/12/2015 n. 208 - con effetto dal 1° gennaio 2016
- Resta fermo il limite di 1.000= euro per le rimesse di denaro effettuate tramite Money transfer (articolo 49 comma 2 D.lgs. 231 modificato)
- Il limite per i cambiavalute corrisponde a 2.999,99 euro (articolo 49 c. 3 del D.lgs. 231 modificato)
- Gli assegni bancari e postali superiori a 999,99 euro devono recare lindicazione del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (articolo 49 comma 5 del D.lgs. 231 modificato)
- E' ammessa unicamente l'emissione di libretti di deposito bancari o postali nominativi - eventuali libretti al portatore dovranno essere estinti entro il 31 dicembre 2018 (articolo 49 comma 12 del D.lgs. 231 modificato);
(3) Comma 902 - viene abrogato il comma 1.1 dell'articolo 12 del D.L. 6/12/2011 n. 201 che disponeva il pagamento dei canoni di locazione di qualsiasi importo con sistemi "tracciabili" ed escludendo i contanti. Dal 1° gennaio 2016 il pagamento di canoni di locazione sino a 2.999,99 euro può avvenire per contanti;
(4) Comma 903 - viene abrogato il comma 4 dell'art. 32 bis del D.L. 12/9/2014 n. 133 che disponeva per tutti i soggetti della filiera dei trasporti il pagamento di qualsiasi somma in dipendenza di un contratto di trasporto di merci su strada con sistemi tracciabili ed escludendo i contanti - Dal 1° gennaio 2016 tali pagamenti possono essere effettuati in contanti sino alla somma di 2.999,99 euro.Rag. Valter Franco