Lunedì 30/12/2019
Quando e come applicare la marca da bollo in fattura (agg. 2020)
L'articolo 13, n. 1, della tariffa allegato A, parte I, annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di euro 2,00 su ogni esemplare di "Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria" deve essere apposta la marca da bollo di 2,00 euro.
Sono generalmente esenti dall'imposta di bollo le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere ed altri documenti di accreditamento e di addebitamento riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA.
L'imposta non è dovuta quando la somma non supera 77,47 euro (ex L. 150.000). Se la fattura evidenzia contemporaneamente importi soggetti ad IVA e importi non soggetti, qualora questi ultimi siano di importo superiore a euro 77,47 è dovuta l'imposta di bollo (C.M. 2.01.1984, n. 301333 e Ris. Ag. Entrate 3.07.2001, n. 98).
La tabella che segue riporta le principali fattispecie di applicazione (o meno) dell'imposta di bollo (D.P.R. del 26/10/1972 n. 642, e successive modifiche) in caso di emissione di fattura:
Classificazione
Fattispecie
Norma IVA
Per importi > euro 77,47
Imponibili |
Aliquota zero |
Art. 74 co. 7 e 8 DPR 633/72 |
Non soggetto a bollo |
Imponibili |
Altre aliquote |
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Non soggetto a bollo |
Esenti |
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Art. 10 DPR 633/72 |
Imposta di bollo euro 2,00 |
Non imponibili |
Esportazioni e servizi internazionali |
Art. 8, 8bis e 9DPR 633/72 |
Non soggetto a bollo |
Non imponibili |
Cessioni intraUE |
Art. 41, 42 e 58 D.L. 331/1993 |
Non soggetto a bollo |
Non imponibili |
Esportatori abituali |
Art. 8 lett. c) DPR 633/72 |
Imposta di bollo euro 2,00 |
Non imponibili |
Altre assimilate |
Art. 72 DPR 633/72 |
Imposta di bollo euro 2,00 |
Reverse charge |
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Art. 17, comma 5 e 6 e Art. 17ter DPR 633/72 |
Non soggetto a bollo |
Reverse charge |
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Art. 46 D.L. 331/1993 |
Non soggetto a bollo |
Fuori campo IVA |
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Artt. 2, 3, 4, 5, 7 e 15 DPR 633/72 |
Imposta di bollo euro 2,00 |
Fuori campo IVA |
Regime minimi |
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Imposta di bollo euro 2,00 |
Fuori campo IVA |
Regime forfettario |
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Imposta di bollo euro 2,00 |
Fuori campo IVA |
Compenso occasionale |
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Imposta di bollo euro 2,00 |
Dal 1° gennaio 2019, il pagamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare deve essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.
Ogni soggetto passivo Iva, all'interno dell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, trova indicato l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche correttamente elaborate e non scartate dal Sistema di interscambio.
Il Decreto-legge n. 124/2019 ha modificato la scadenza per il pagamento dei bolli virtuali sulle fatture elettroniche prevedendo un pagamento semestrale se l'importo dovuto risulta inferiore a mille euro.