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Martedì 02/08/2022
ESTEROMETRO: Ultimi chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate
a cura di: Dott. Alessandro MannoL'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 26/E del 13 luglio u.s., ha fornito importanti chiarimenti in merito alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. Esterometro), la cui normativa ha subito rilevanti modifiche a decorrere dallo scorso 1° luglio.
Si precisa che l'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è sostituito dal seguente: "I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime operazioni:
- la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
- la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione".
Le importanti novità del c.d. "Esterometro", confermano che la finalità di tale adempimento non è identificabile nel controllo delle operazioni rilevanti ai fini IVA, bensì nel monitoraggio di tutte quelle transazioni in cui la controparte del soggetto passivo IVA residente in Italia è "estera".
Così come previsto dall'articolo 12 del D.L. 73/2022, l'unica limitazione riguarda gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del d.P.R. 633/72, i quali devono essere comunicati solo se il relativo importo risulta essere maggiore a 5.000 euro.
Con riferimento ai soggetti in regime forfetario (art. 1 comma 54 ss. della L. 190/2014) che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro, è attivo l'obbligo di emissione della fattura elettronica via SDI a decorrere dall'1.7.2022. L'obbligo di fatturazione elettronica sarà operativo in via generalizzata, invece, per tutti i soggetti in regime forfetario a decorrere dall'1.1.2024. Per tali soggetti, quindi, l'obbligo della comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. Esterometro) è prevista per tutti coloro che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro.
Attraverso la circolare n. 26/E, è stato sottolineato che:
- occorre compilare un documento in XML e trasmetterlo al Sistema di Interscambio conforme alle specifiche tecniche versione 1.7, sul quale, pertanto, lo SDI effettuerà i consueti controlli formali previsti dalle stesse specifiche tecniche. In riferimento alle operazioni attive poste in essere dagli operatori nazionali verso soggetti esteri, per i campi obbligatori (come nel caso della "natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione"), occorrerà mantenere coerenza tra i dati presentati nel documento (emesso extra SDI) e quelli indicati nel file XML da trasmettere a SDI. Qualora, per generare il file XML da trasmettere a SDI per l'Esterometro non si utilizzi il medesimo software che si usa per generare le fatture elettroniche da emettere verso cessionari/committenti residenti o stabiliti in Italia, il campo 2.2.1.4 potrà essere valorizzato - in via semplificativa - indicando la parola "beni" ovvero la parola "servizi". In alternativa, se all'interno della fattura risultano indicati sia beni che servizi, le parole "beni e servizi", rinviando, altresì, alla descrizione contenuta nella fattura emessa;
- il termine di trasmissione dei dati delle operazioni attive sia coerente con i nuovi termini di emissione delle fatture e dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
- il termine di trasmissione dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, invece, sia effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione;
- la trasmissione dei dati delle operazioni passive consente di assolvere anche gli obblighi ex articolo 17, comma 2, del decreto IVA;
- la tardiva trasmissione dei dati delle operazioni passive non concretizza anche il tardivo assolvimento dell'imposta tramite integrazione/autofattura.
Le opinioni espresse nel presente contributo sono da ritenersi proprie dell'autore e non si riferiscono in alcun modo alla società di riferimento.
Dott. Alessandro Manno