-
Articoli e approfondimenti
-
Martedì 10/09/2024
Vizi di notifica delle cartelle sottese all'avviso di intimazione
a cura di: Dott. Attilio Romano
L’avviso di intimazione va annullato se l’Agente di riscossione non dimostra in giudizio, anche attraverso la produzione delle iscrizioni a ruolo, il rituale perfezionamento della notificazione delle cartelle presupposte al contestato atto di riscossione.
Così si è espressa la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA, sezione 1, riunita in udienza il 25/03/2024. con sentenza n. 2574/2024, depositata il 29/03/2024.
La soluzione del collegio siciliano aderisce al filone giurisprudenziale di Legittimità - condiviso da numerose corti di merito e conforme a quanto stabilito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 4 del 2022 - secondo cui in materia di riscossione delle imposte, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, e l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cass. Ord. n. 2660/2023, Cass. n. 12835/2022, Cass. n. 2642/2022, Cass. n. 1642/2022, Cass. n. 346/2021, Cass. S.U. n. 10012/2021, Cass. n. 1144/2018, Cass. n. 19476/2010, Cass. n. 5791/2008).
Per completezza, tuttavia, si registra anche un orientamento opposto elaborato dal Supremo Collegio, secondo cui l’Agente della riscossione, nei giudizi in cui è in contestazione la notifica della cartella di pagamento, sarebbe esonerato dal produrre in giudizio anche la copia integrale della cartella stessa, oltre all’avviso di ricevimento, vigendo nell’ordinamento un principio di conoscenza legale, da parte del destinatario, dell’atto ritualmente notificato a mezzo di servizio postale (come attestato dall’avviso di ricevimento) che esclude, in ogni caso, che sia il mittente a dover fornire la prova (anche) del contenuto dell’atto notificato (Cass. Ord. n. 3212/2017, Cass. n. 26244/2016, Cass. n. 12352/2016, Cass. n. 3452/2016, Cass. n. 2790/2016, Cass. n. 12888/2015).
L'arresto giurisprudenziale offerto da C.T.R. Sicilia n. sentenza n. 2574/2024, offre lo spunto a coloro che ricevono avvisi di intimazioni o ingiunzioni di pagamento di valutare - anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali favorevoli ai contribuenti secondo cui compete all’Agente della riscossione dimostrare e provare l’esistenza del credito e la corretta ritualità delle notifiche degli atti impostivi che avrebbero interrotto la decadenza e/o la prescrizione del credito - la proposizione di gravame avverso l’atto esattivo.
Nei "documenti correlati" al presente articolo è stata predisposta una bozza di ricorso avverso l’avviso di intimazione (ovvero ingiunzione fiscale); a sostegno delle tesi difensive sono citati numerosi e recenti apporti della giurisprudenza di legittimità e delle corti di merito.Dott. Attilio Romano