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Credito d'imposta per beni strumentali 4.0. Cosa succede in caso di distruzione/perdita involontaria del bene?
L'interconnessione è un requisito fondamentale per poter beneficiare del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, in particolare quelli rientranti nel piano "Industria 4.0". Questo significa che il bene deve essere collegato al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, scambiando informazioni con altri sistemi interni o esterni tramite protocolli di comunicazione standard.
L'interconnessione non è un requisito da soddisfare una tantum, ma deve essere mantenuta per tutto il periodo in cui si usufruisce del credito d'imposta (che per i soggetti “capienti” coincide generalmente con i tre anni in cui il credito viene utilizzato in compensazione).
Il venir meno dell’interconnessione può quindi portare alla perdita del beneficio. È responsabilità dell'impresa beneficiaria documentare, attraverso un'adeguata reportistica, il mantenimento delle caratteristiche tecniche e dell'interconnessione.
Il perimento di un bene, sia esso dovuto a furto, incendio o altre cause, può avere un impatto sul credito d'imposta, soprattutto in relazione al mantenimento dell'interconnessione.
Tuttavia, è fondamentale distinguere tra perimento volontario e involontario:
- perimento involontario (furto, incendio, ecc.): In questi casi, la fuoriuscita del bene dal regime d'impresa avviene per cause indipendenti dalla volontà del beneficiario. Di conseguenza, non si verifica la rideterminazione del credito d'imposta. Questo significa che l'azienda non perde il diritto a usufruire delle quote residue del credito, purché l'evento sia debitamente documentato con la denuncia alle autorità competenti.
- perimento volontario (distruzione): La distruzione volontaria del bene, invece, è equiparata a una dismissione anticipata e, di norma, comporta la perdita del diritto a usufruire delle quote residue del credito d'imposta.
Cosa fare in caso di perimento involontario per conservare il diritto al credito residuo?
Per rispondere sono d‘aiuto la circolare dell’Agenzia Entrate n. 9/E del 23 luglio 2021 e la Risposta Agenzia Entrate n. 317 del 31.05.2022 dalle quali possiamo sintetizzare questi passaggi: - ottenimento/predisposizione della documentazione necessaria in caso di perimento: per conservare il diritto al credito residuo è fondamentale documentare l'accaduto. È possibile farlo presentando immediatamente una denuncia alle autorità competenti (es. Carabinieri, Polizia) che comprovi l'avvenuto furto, incendio o altro evento involontario. In alternativa, è possibile redigere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro trenta giorni dall'evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza, indicando il valore complessivo dei beni mancanti. Questa dichiarazione, contenente il valore contabile dei beni perduti e con data certa, va esibita su richiesta degli organi di controllo e deve essere corredata da copia del documento d'identità del sottoscrittore e da documentazione integrativa che attesti i criteri di determinazione del valore dei beni e, ove disponibili, eventuali verbali di pubbliche autorità che certifichino l'evento.
- documentazione del bene: conservare la documentazione relativa all'acquisto del bene, alla sua interconnessione, alla perizia tecnica asseverata o all'attestato di conformità che ne certifichi le caratteristiche tecniche. Questa documentazione è cruciale per dimostrare che il bene era conforme ai requisiti previsti dalla normativa 4.0.
- sostituzione non obbligatoria: in caso di perimento involontario, non è necessario sostituire il bene per non perdere il diritto al credito d'imposta residuo. L'azienda ha la facoltà di decidere se effettuare un nuovo investimento. L'eventuale acquisto di un nuovo bene, peraltro, può beneficiare delle agevolazioni previste per i beni 4.0.
- mantenimento dei requisiti: anche se il bene è perito, è necessario dimostrare che fino al momento del perimento sono stati mantenuti i requisiti dell'interconnessione e delle caratteristiche tecniche richieste dalla normativa 4.0. La documentazione deve dimostrare la sussistenza dei requisiti 4.0 prima dell'evento che ne ha causato la perdita o la distruzione.
È importante ricordare che l'interconnessione può avvenire anche in un momento successivo all'entrata in funzione del bene. In questi casi, si può usufruire di un credito d'imposta ridotto fino all'interconnessione, e poi di quello pieno una volta soddisfatto questo requisito. Se il perimento involontario avviene dopo l'entrata in funzione ma prima dell'interconnessione, l'azienda avrà diritto al credito ridotto, mentre una volta effettuata l'interconnessione avrà diritto al credito pieno.
In conclusione, il perimento di un bene "Industria 4.0" non comporta necessariamente la perdita del diritto al credito d'imposta, purché l'evento sia involontario e debitamente documentato. È fondamentale che le aziende mantengano la documentazione relativa all'acquisto, all'interconnessione e alle caratteristiche tecniche dei beni, e che seguano le procedure corrette in caso di perimento per non perdere il diritto alle quote residue del credito.
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