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Obbligo di polizza contro gli eventi catastrofali entro il 31 marzo 2025
a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.L’obbligo di stipulare una polizza assicurativa contro gli eventi catastrofali riguarda tutte le imprese, ditte individuali e società, iscritte nel Registro delle Imprese. Sono esclusi i professionisti, sia quelli che operano in forma singola sia quelli appartenenti a studi associati. Rimane invece incerto se l’obbligo si applichi anche alle società semplici, che pur essendo iscritte al Registro non svolgono attività d’impresa. È certo, invece, che una società che gestisce, ad esempio, un poliambulatorio medico, essendo iscritta al Registro delle Imprese, sia tenuta a rispettare l’obbligo assicurativo. Il termine ultimo per adempiere all’obbligo è il 31 marzo 2025, come stabilito dal D.L. 202/2024, convertito nella Legge 15/2025. Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 18 del 30 gennaio 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2025, disciplina le polizze assicurative contro i rischi catastrofali.
- Articolo 3: definisce gli eventi calamitosi e catastrofali coperti dall’assicurazione, ossia alluvioni, terremoti e frane.
- Articolo 4: stabilisce che i premi assicurativi saranno soggetti ad aggiornamenti periodici.
- Articolo 6: prevede che, per polizze fino a 30 milioni di euro, lo scoperto a carico dell’assicurato non possa superare il 15% del danno indennizzabile. Per importi superiori a 30 milioni, le condizioni dello scoperto sono lasciate alla libera negoziazione tra le parti.
- Terreni: fondi o loro porzioni con caratteristiche geografiche variabili in base alla posizione e conformazione.
- Fabbricati: edifici e opere murarie, compresi fissi e infissi, fondamenta, impianti idrici, elettrici, di riscaldamento e condizionamento, ascensori, montacarichi, recinzioni e altre strutture pertinenti.
- Impianti e macchinari: macchine di vario tipo, comprese quelle elettroniche e a controllo numerico, nonché impianti funzionali all’attività dell’impresa.
- Attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili, impianti di sollevamento, pesa, imballaggio e trasporto, purché non iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.)
Tra i dubbi ancora aperti c’è quello dell’assicurazione dei beni locati da soggetti non imprenditori (e quindi da proprietari non assoggettati all’obbligo). La norma prevede infatti l’obbligo a carico delle imprese, per tutte le immobilizzazioni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile (e quindi 1) terreni e fabbricati, 2) impianti e macchinario e 3) attrezzature industriali e commerciali), a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni. In base al tenore letterale quindi, in caso di locazione di immobile non già assicurato, il conduttore sarebbe tenuto a stipulare un’assicurazione per conto altrui.