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Mercoledì 18/10/2006
SCADE IL 31 OTTOBRE 2006 IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA DICHIARAZIONE UNICO 2006 PF ED SP
a cura di: AteneoWeb S.r.l.tratto dal sito www.agenziaentrate.it
Scadenza
Presentazione, entro il 31 ottobre 2006, della dichiarazione Unico 2006 Persone Fisiche e Società di Persone, mediante l'utilizzo del servizio Entratel o Fiscoonline. Soggetti interessati
Sono interessati all'adempimento le persone fisiche e le società di persone ed enti equiparati obbligati alla presentazione della dichiarazione esclusivamente in via telematica. Si tratta, in particolare, dei soggetti che:- sono tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto eccetto quelli che hanno realizzato nel periodo d'imposta 2005 un volume d'affari inferiore o uguale a euro 10.000;
- sono tenuti per il periodo d'imposta 2005 a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta;
- sono tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi alla applicazione degli studi di settore.
Va ricordato che le dichiarazioni presentate tramite una banca o un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione in via telematica sono da ritenersi non redatte in conformità al modello approvato e, conseguentemente, si rende applicabile la sanzione da 258 a 2.065 euro ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997. Modalità di presentazione
E' possibile presentare la dichiarazione in via telematica con le seguenti modalità:- presentazione diretta;
- presentazione tramite intermediario.
Presentazione telematica diretta
I contribuenti che predispongono la propria dichiarazione, possono scegliere di trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato. In tal caso quest'ultima si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione è data, in questo caso, dalla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica. I contribuenti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione, possono utilizzare:- il servizio telematico Entratel, qualora siano obbligati a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 Semplificato o Ordinario) in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;
- il servizio telematico Internet, (Fiscoonline) qualora siano obbligati a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti ovvero non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta ma devono trasmettere per via telematica le altre dichiarazioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 (dichiarazione IVA, IRAP, ecc.).
Si ricorda, che è possibile, per il contribuente, scegliere di presentare per via telematica la dichiarazione pur non essendovi obbligato. Inoltre, la presentazione telematica diretta può avvenire anche consegnando la dichiarazione presso ciascun ufficio dell'Agenzia delle Entrate, che ne curerà l'invio telematico. Presentazione telematica tramite intermediario
Nel caso in cui il contribuente opti per la presentazione della dichiarazione tramite intermediario, nel riquadro "Impegno alla presentazione telematica" deve essere indicata la data di tale impegno unitamente alla firma dell'intermediario e del relativo codice fiscale. Nel predetto riquadro inoltre, deve essere indicato se la dichiarazione che l'intermediario si impegna a trasmettere è stata da lui predisposta ovvero gli è stata consegnata già compilata dal dichiarante. Sanzioni e ravvedimento Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240% dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 258. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 258 a euro 1.032. Essa può essere aumentata fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili. Se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% della maggior imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte. Se le violazioni riguardano redditi prodotti all'estero, le sanzioni sono aumentate di un terzo con riferimento alle imposte o alle maggiori imposte relative a tali redditi. Si ricorda, infine, che se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, indipendentemente se sia dovuta o meno imposta, la violazione può essere regolarizzata, mediante l'istituto del ravvedimento operoso, eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una sanzione di euro 32, pari ad 1/8 di euro 258, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate mediante ravvedimento.