-
Articoli e approfondimenti
-
Venerdì 20/10/2006
"REGOLARITA' FISCALE" NELLE GARE D'APPALTO: UNA BUONA INTERPRETAZIONE
a cura di: AteneoWeb S.r.l.Chi non ha tecnicamente adempiuto i propri obblighi tributari può sistemare la situazione successivamente ove dimostri, ad esempio, di aver beneficiato di misure di condono
Il decreto legislativo n. 157 del 17 marzo 1995 - recante "Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi" - all'articolo 12 prevede l'esclusione dalle gare per i concorrenti che, rispettivamente, "non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti" (comma 1, lettera d), o che "non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti" (comma 1, lettera e). Il richiamato articolo 12 costituisce recepimento nell'ordinamento nazionale dell'articolo 29 della direttiva 50/92/Cee del 18 giugno 1992 (di coordinamento, a livello comunitario, delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi).
La normativa comunitaria in parola consente, tra l'altro, l'esclusione dalle gare di "qualunque prestatore di servizi" che "non abbia adempiuto obblighi riguardanti il pagamento dei contributi di sicurezza sociale conformemente alle disposizioni legislative del paese in cui è stabilito o di quello dell'amministrazione" (primo comma, lettera e) o che "non abbia adempiuto obblighi tributari conformemente alle disposizioni legislative del Paese dell'Amministrazione" (primo comma, lettera f). Problematiche interpretative
L'applicazione della normativa nazionale, di cui all'articolo 12 del Dlgs n. 157 del 1995, ha dato luogo a un consistente contenzioso. Sono, infatti, venute alla luce, in particolare, le problematiche:- della determinazione del concetto di regolarità contributiva sia previdenziale che fiscale
- del momento in cui tale regolarità deve sussistere
- della vincolatività o meno per la stazione appaltante delle certificazioni Inps, Inail (o dell'Agenzia delle entrate per la regolarità fiscale) che attestino la non regolarità della posizione dell'impresa, con esclusione di qualsiasi autonoma valutazione da parte della stazione appaltante.
In questa sede, si intende focalizzare l'attenzione esclusivamente sul problema della determinazione del concetto di "regolarità" rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse.
La questione nasce dalla circostanza che, mentre la direttiva comunitaria consente l'esclusione dalla gara per il soggetto "che non abbia adempiuto" a obblighi tributari, l'articolo 12 del Dlgs n. 157 del 1995 utilizza la diversa espressione del soggetto "che non sia in regola" con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse. La giurisprudenza è stata quindi chiamata ad accertare se al concetto di "regolarità fiscale e/o contributiva" debba attribuirsi la coincidenza con la nozione di "adempimento agli obblighi di pagamento", e se la irregolarità, al contrario, coincida con l'inadempimento in senso stretto. I due recenti interventi della giurisprudenza amministrativa sul punto controverso
Alcuni passaggi delle decisioni del Consiglio di Stato, n. 3576 del 19 giugno 2006 e n. 4962 del successivo 24 agosto, possono essere utili al fine di chiarire la controversa questione del significato della locuzione "regolarità fiscale".
Nello specifico, la decisione n. 4962 - con riguardo al settore della contribuzione previdenziale (ma estensibile anche a quello tributario) - contiene il richiamo del principio "...immanente alle garanzie derivanti dagli artt. 3 e 24 delle Costituzione, che esige di considerare "in regola" - in tema di contribuzioni e relative sanzioni - i soggetti di cui siano pendenti, ricorsi amministrativi o giurisdizionali, per i quali non sussiste, dunque, un definitivo accertamento delle infrazioni agli obblighi...". Ancora più precisamente, la decisione n. 3576 ha fatto il punto del dibattito interpretativo sulla questione, richiamando le puntuale conclusioni rassegnate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee in un recente pronunciamento.
L'organismo comunitario, ricorda la pronuncia dei giudici di Palazzo Spada, con la sentenza n. 2/2006 del 9 febbraio 2006 (emessa con riguardo ai procedimenti riuniti C-226/04 e C-228/04), ha concluso precisando che "l'art. 29, primo comma, lett. e) e f), della direttiva del Consiglio 18.6.1992 92/50 /CEE non si oppone ad una normativa o ad una prassi amministrativa nazionali in base alle quali un prestatore di servizi che, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara, non ha adempiuto, effettuando integralmente il pagamento corrispondente, i suoi obblighi in materia di contributi previdenziali e di imposte e tasse, può regolarizzare la sua situazione successivamente:
- in forza di misure di condono fiscale o di sanatoria adottate dallo Stato, o
- in forza di un concordato al fine di una rateizzazione o di una riduzione dei debiti, o
- mediante la presentazione di un ricorso amministrativo o giurisdizionale,
a condizione che provi, entro il termine stabilito dalla normativa o dalla prassi amministrativa nazionali, di aver beneficiato di tali misure o di un tale concordato, o che abbia presentato un tale ricorso entro questo termine". Conclusioni
Dalla lettura delle decisioni in rassegna - e della correlata pronuncia dell'organo di giustizia comunitario - sembra possibile desumere, innanzitutto, che il concetto di regolarità rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 157 del 1995, non ha, come da alcuni paventato, una portata tale da renderlo incompatibile con la omologa normativa comunitaria. In secondo luogo, si ritiene di poter precisare che, nell'interpretare il concetto di regolarità fiscale, il giudice italiano ben potrà fare riferimento ai chiarimenti forniti al riguardo da quello comunitario: pertanto, il medesimo potrà giudicare nel senso che anche chi non abbia tecnicamente "adempiuto" (effettuando integralmente il pagamento corrispondente) i propri obblighi tributari possa, peraltro, regolarizzare la propria situazione successivamente, ove dimostri, ad esempio, di aver presentato un ricorso o di aver beneficiato di misure di condono fiscale. Massimo CanceddaFonte:
www.fiscooggi.it