-
Articoli e approfondimenti
-
Mercoledì 16/05/2007
OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO ESTESI DAL 25 MAGGIO 2007 A: - PERITI E CONSULENTI TRIBUTARI - SOCIETA' DI ELABORAZIONE DATI - CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE
a cura di: Studio Valter FrancoE' stato pubblicato sulla G.U. n. 107 del 10 maggio 2007 il D.M. Economia e Finanze 10 aprile 2007 n. 60 che, tra l'altro, apporta correzioni al precedente D.M. 141/2006 in materia di obblighi antiriciclaggio per i professionisti.
Il Decreto entrerà in vigore il 25 Maggio, decorsi 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il Decreto estende le disposizioni sull'antiriciclaggio, inizialmente previste a carico di ragionieri e dottori commercialisti - consulenti del lavoro - revisori contabili, a qualsiasi altro soggetto che renda i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi. COSA CAMBIA
SOGGETTI INTERESSATI Il precedente articolo 1 comma 1 lettera f del D.M. 141/2006 individuava la figura del libero professionista come segue:
f) «libero professionista»: il soggetto iscritto ai relativi collegi, ordini, albi ed elenchi come individuato all'articolo 2, comma 1, lettere s) e t) del decreto legislativo n. 56 del 20 febbraio 2004, anche quando svolge l'attività ' professionale in forma societaria o associativa
il D.M. 60/007 sostituisce la definizione di cui sopra con la seguente
«f) "libero professionista": uno dei soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere s), s)bis e t) del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, anche quando svolge l'attività professionale in forma societaria o associativa;».
le lettere "s" e "t" del dlgs. 56 del 20 febbraio 2004 (nella versione originaria) indicavano quali destinatari della normativa i seguenti:
s) i ragionieri e periti commerciali iscritti all'Albo, i revisori contabili, i dottori commercialisti, i consulenti del lavoro
t) notai e avvocati, quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
1) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche;
2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o
all'amministrazione di società;
5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe.
L' articolo 21 della Legge 25 gennaio 2006 n. 29, pubblicata sulla G.U. 8.2.2006 n. 32 S.O. n. 34 (c.d. "Legge Comunitaria 2005") ha ulteriormente modificato l'articolo 2 comma 1 del Dlgs. 56/2004 , introducendo il punto s bis ed "allargando" nuovamente la platea dei soggetti interessati come segue:
s-bis) a ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi. Per i soggetti di cui alla lettera "s bis" l' Uic aveva modo di precisare (chiarimenti del 18 maggio 2006) che gli obblighi in materia di antiriciclaggio sarebbero decorsi a seguito di modifica del D.M. 141/2006, modifica intervenuta con il D.M. 60/2007, con decorrenza quindi degli obblighi dal 25 maggio 2007. E' da aggiungere che il D.M. 60 introduce nell'articolo 2 comma 1 del D.M. 141/2006 la lettera b bis e modifica il comma 2 , cosicché il testo aggiornato del predetto articolo 2 risulta essere il seguente:- Il presente regolamento si applica ai seguenti soggetti nello svolgimento della propria attività professionale in forma individuale, associata o societaria:
a) ai soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti, nel registro dei revisori contabili, nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali e nell'albo dei consulenti del lavoro;
b) ai notai e agli avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
1. il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche;
2. la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
3. l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
4. l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
5. la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe.
b-bis) a ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti e consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi.
- Il presente regolamento, fatta eccezione per gli articoli 10 e 11, si applica altresì alle società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle quali si estendono tutte le disposizioni previste di seguito per i liberi professionisti.
Tipologia del soggetto Decorrenza degli obblighi Ragionieri e Dottori Commercialisti 22 aprile 2006 Revisori Contabili 22 aprile 2006 Consulenti del Lavoro 22 aprile 2006 Notai (per le operazioni prima indicate) 22 aprile 2006 Avvocati (per le operazioni prima indicate) 22 aprile 2006 Società di elaborazione dati contabili- paghe 25 maggio 2007 Centri di Assistenza fiscale 25 maggio 2007 Tributaristi - Consulenti fiscali 25 maggio 2007 Soggetti che rendono servizi in materia di contabilità e tributi (ad esempio geometra che elabora contabilità aziendali - sono escluse dagli obblighi le contabilità di condominio) 25 maggio 2007
Commento: il D.M. 141/2006 prevedeva espressamente che
Nel caso di rapporti tra cliente e professionista istituitisi con un incarico conferito prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e ancora in essere dopo dodici mesi da tale data, il libero professionista provvederà entro quest'ultimo termine agli obblighi di identificazione e conservazione.
In pratica i ragionieri e dottori commercialisti, i consulenti del lavoro ed i revisori contabili, nel caso di incarico di tenuta di contabilità o libri paga, avevano facoltà di registrare l'incarico, qualora conferito ante 22 aprile 2006, entro il termine del 22 aprile 2007. Il D.M. 60/2007 - che va a modificare il D.M. 141/2006 nulla indica in merito alle disposizioni transitorie che erano contenute nel D.M. 141/2006: in assenza di precisazioni sull'applicabilità di una disposizione transitoria analoga a quella del D.M. 141/2006, sopra indicata, i nuovi soggetti obbligati dovranno adempiere agli obblighi di identificazione e registrazione nell' Archivio Unico entro il 21 giugno 2007 (entro trenta gironi dall'entrata in vigore del D.M. 60/2007) COSA CAMBIA
LE PRESTAZIONI CHE POSSONO ESSERE NON ANNOTATE NELL'ARCHIVIO UNICO
L'articolo 4 del D.M. 60/2007 introduce modifiche all'articolo 2 del D.M. 141/2006, introducendo il comma 2 bis che testualmente recita
«2-bis. L'attivita' di redazione e di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali non costituisce prestazione professionale ai sensi del presente regolamento e pertanto non da' luogo agli adempimenti di cui agli articoli 3 e 5. Rimane fermo l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all'articolo 9.». (nota gli obblighi di cui all'articolo 3 consistono nell'identificazione del cliente - gli obblighi di cui all'articolo 5 gli elementi dell'identificazione da riportare nell'Archivio Unico Informatico).
In pratica dal 25 maggio 2007 non dovranno essere annotate nell'archivio unico informatico le prestazioni relative alle redazione di dichiarazione e trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali (730, Unico, Iva etc.). Sarà presto in linea su questo sito internet un software semplice, intuitivo e professionale per adempiere alle misure obbligatorie previste dai decreti ministeriali contro il riciclaggio di denaro in ambito finanziario. Per prenotare il software o per chiedere informazioni scrivi a HELP@ATENEOWEB.COM Buon LavoroRag. Valter Franco
- Il presente regolamento si applica ai seguenti soggetti nello svolgimento della propria attività professionale in forma individuale, associata o societaria: