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Venerdì 07/09/2007
OBBLIGO DI APPORRE RELATA DI NOTIFICA IN CALCE ALL'ATTO
a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.L'inserimento in altra sede topografica comporta la nullità dell'atto.
Sentenza n. 6750 del 21 marzo 2007 della Corte di Cassazione Sez. Tributaria. (Pres. Paolini Rel. Genovese)
La Suprema Corte con la sentenza in oggetto ha specificato che l'articolo 148, primo comma CPC, dove prevede che "l'Ufficiale Giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto", va sempre rigorosamente rispettato nella forma prescritta. La legge dispone quindi che la relazione di notifica sia apposta solo in calce alla copia dell'atto notificato e non in qualsiasi altra sede "topografica" del documento.
La ratio va ricercata nella funzione garantistica della notifica che deve dare certezza dell'integralità dell'atto. La notifica sul frontespizio comporta così la nullità della notificazione e l'inesistenza giuridica dell'atto. Infatti, ai sensi dell'articolo 156, secondo comma CPC, "l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo" realizzando la mancata produzione dell'effetto giuridico.
Il caso esaminato dalla Corte concerne la notificazione di una sentenza di una Commissione Tributaria Provinciale che portava la relata di notifica non in calce ma sul frontespizio.
Il principio é particolarmente importante perché estendibile a qualsiasi atto impositivo: l'articolo 60 del DPR n. 600/1973 (Accertamento) richiama esplicitamente, ai fini delle notificazioni le norme del codice di procedura civile. Solitamente, gli avvisi di accertamento portano la relata di notifica sul frontespizio e le cartelle di pagamento vengono spedite a mezzo posta, con semplice raccomandata, senza compilazione della relata posta graficamente sul frontespizio.
Per quanto riguarda le modalità di notificazione delle cartelle di pagamento, la Commissione Tributaria Provinciale Treviso. (Pres. Bazzotti Rel. Celotto) con la sentenza n. 5 del 6 febbraio 2006 chiarisce la differenza esistente tra la notifica a mezzo posta ex art. 26 DPR n. 602/1973 (Riscossione), come modificato dall'articolo 1 c. 1 lett.c D.Lgs 27.4. 2001 n. 193 e con effetto dal 9 giugno 2001, e la semplice spedizione per mezzo del servizio postale che non può qualificarsi notificazione.
Nel caso esaminato dalla Commissione di Treviso, il Concessionario della Riscossione reputava la spedizione postale sufficiente per considerare corretta la notifica della cartella, senza provvedere a compilare la relazione di notifica della cartella stessa prima di consegnarla all'Ufficio postale nel plico da spedire al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
L'Ufficio postale deve unicamente certificare la spedizione della raccomandata e non può sostituire la relata di notifica sull'atto che deve essere esclusivamente certificata da un pubblico ufficiale designato, quale l'Ufficiale Giudiziario o persona equiparata.Dott. Riccardo Albanesi