NOTE

[1] La citata ordinanza n. 2702/2008 è pubblicata per esteso in questo stesso fascicolo a pag. 526. Sulla problematica ci eravamo già soffermati in precedenti lavori: cfr. a. colli vignarelli, Rilevanza dell'organizzazione nell'imposta regionale sulle attività produttive, in Boll. Trib., 2002, 885 ss.; id., Il "Dies Irap" è giunto. La nozione di "attività autonomamente organizzata" (Art. 2, D.Lgs. n. 446/1997), ivi, 2007, 501 ss.; id., L'organizzazione rilevante ex art. 2, D.Lgs. n. 446/1997: requisito necessario per i soli professionisti?, ibidem, 1685 ss. [2] Alcune sentenze hanno riguardato questioni differenti: ved., ad esempio, Cass., sez. trib., 16 febbraio 2007, n. 3681, in Boll. Trib., 2007, 491, con nota di f. brighenti, La Cassazione sull'IRAP dei professionisti non organizzati: certezze e dubbi, sempre in materia di IRAP, ma relativa alla tematica dell'inammissibilità di nuove domande in appello, ex art. 57 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. [3] In Boll. Trib., 2002, 224 s. [4] In Boll. Trib., 1998, 1003 ss. [5] Cfr. Cass., sez. trib., 16 febbraio 2007, n. 3678, in Boll. Trib., 2007, 479, con nota di f. brighenti, La Cassazione sull'IRAP dei professionisti non organizzati: certezze e dubbi. Per un positivo commento a tale sentenza, e per una critica dell'interpretazione dell'Amministrazione finanziaria indicata nel testo, ci sia consentito rinviare a a. colli vignarelli, Il "Dies Irap" è giunto, cit. [6] In Boll. Trib., 2001, 873. [7] Ved. nota 5. [8] a. colli vignarelli, L'organizzazione rilevante ex art. 2 del D.Lgs. n. 446/1997, cit., 1686; id., Il "Dies Irap" è giunto, cit., 505 s.; id., Rilevanza dell'organizzazione, cit., 887 s. [9] In senso analogo g. falsitta, Ulteriori osservazioni in tema di incostituzionalità dell'IRAP, in Riv. dir. trib., 2001, 789 s.; c. ciampolillo, La portata applicativa ai fini IRAP della sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 21 maggio 2001, in il fisco, 2001, 11410 s.; m. basilavecchia, Sulla costituzionalità dell'IRAP; un'occasione non del tutto perduta, in Rass. trib., 2002, 315; g. porcaro, Prime esperienze giurisprudenziali su IRAP e attività prive di organizzazione, ivi, 376 s. [10] a. colli vignarelli, op. e loco ultt. citt.; conformi f. brighenti, I professionisti non organizzati sono esclusi dall'IRAP; ma gli imprenditori non organizzati?, in Boll. Trib., 2007, 589; c. ciampolillo, op. cit., 11409 ss.; g. falsitta, op. e loco ultt. citt. [11] In Boll. Trib., 2007, 1552. Per un commento alla stessa ved. a. colli vignarelli, L'organizzazione rilevante ex art. 2 del D.Lgs. n. 446/1997, cit. [12] Trattandosi di lite di rimborso, per la nota ripartizione dell'onere della prova nel processo tributario (art. 2697 c.c.), spetta al contribuente la prova del suo diritto (al rimborso). Segnatamente, si legge nella più volte citata sentenza n. 3678/2007 della Corte di Cassazione, che «graverà sul contribuente che proponga domanda di ripetizione di indebito (contro il silenzio-rifiuto od il diniego espresso di rimborso) dimostrare il fatto costitutivo della sua pretesa, cioè la mancanza della causa (autonoma organizzazione) che giustifica il prelievo fiscale». Ragionando a contrario, graverà viceversa sull'Ufficio finanziario «dimostrare il fatto costitutivo della sua pretesa, cioè» l'esistenza «della causa (autonoma organizzazione) che giustifica il prelievo fiscale», qualora la controversia non sia una lite di rimborso, ma sia generata dall'impugnazione di un atto a contenuto impositivo. [13] Oggi art. 55. [14] Per un'ipotesi di "ricorso", nella tesi difensiva dell'Ufficio finanziario, alle parole usate dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 156/2001 («l'elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa»), giustamente disatteso dal giudice tributario, che ha accolto la richiesta di rimborso avanzata dal contribuente (esercente un'attività commerciale ex artt. 2195 c.c. e 51 - oggi 55 - del TUIR, ma senza un'apprezzabile organizzazione), ved. Comm. trib. prov. di Cagliari 10 dicembre 2001, n. 729, in Rass. trib., 2002, 357 ss. Per un'altra sentenza che ha escluso la soggettività passiva IRAP anche nel caso di titolari di reddito d'impresa privi del necessario requisito organizzativo ved. Comm. trib. prov. di Modena, sez. VI, 16 febbraio 2006, n. 11, in Boll. Trib., 2007, 586 ss. (con nota favorevole di f. brighenti, I professionisti non organizzati, cit.), ove si legge che «soltanto l'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto d'imposta. In ogni altro caso, il presupposto dell'autonoma organizzazione potrà essere valutato anche se il soggetto passivo non sia un professionista intellettuale». Nell'ordinanza 19 settembre 2006, n. 40, della Comm. trib. prov. di Bologna, in Boll. Trib., 2007, 584 ss., di rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del D.Lgs. n. 446/1997, per contrasto con l'art. 3 Cost., si legge che «nel sistema del TUIR ... l'attività imprenditoriale, ove svolta nell'ambito delle attività previste dall'art. 2195 del codice civile, prescinde dal requisito dell'organizzazione, per cui ben può esservi un soggetto titolare di reddito d'impresa che non sia dotato di organizzazione autonoma, e non si comprende perché ... in tal caso non abbia rilevanza l'eventuale accertamento della carenza del requisito essenziale per l'applicazione dell'IRAP» (cioè il requisito dell'«organizzazione autonoma»). La questione è stata peraltro rigettata da Corte Cost. 21 giugno 2007, ord. n. 227, in Boll. Trib., 2007, 1246 ss., con commento critico; in senso critico ved. anche a. colli vignarelli, L'organizzazione rilevante ex art. 2 del D.Lgs. n. 446/1997, cit., 1687. [15] Sulla bipartizione "sentenza ingiusta" - "sentenza viziata", ci sia consentito rinviare a a. colli vignarelli, La revocazione delle sentenze tributarie, Bari, 2007, 14 ss. [16] Analogamente, la Corte Costituzionale, nella già citata ordinanza n. 227/2007, al fine di dichiarare l'inammissibilità della questione sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna proprio con riferimento all'attività svolta da un agente di commercio (ord. n. 40/2006, cit. a nota 14), è "costretta" ad affermare che manca "la motivazione in ordine alla qualificazione del ricorrente come imprenditore o come esercente attività di lavoro autonomo". Peraltro, dall'ordinanza di rimessione risulta espressamente che il ricorrente "ha provato di aver svolto l'attività di agente di commercio in via esclusivamente personale, senza l'ausilio di collaboratori e dipendenti e con l'impiego di modesti beni strumentali" (un caso analogo, a ben vedere, a quello che ha portato all'ordinanza n. 2702/2008, oggetto del presente commento).

Bollettino Tributario


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