-
Articoli e approfondimenti
-
Martedì 23/12/2008
IL RIPARTO DELLE PERDITE NELLE SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE
a cura di: Bollettino Tributario d'Informazioni1. È principio assolutamente noto che il reddito delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice si tassa, ai fini delle imposte personali, direttamente in capo ai soci. Perciò, anche quando l'utile non è distribuito, ciascun socio deve includere nel suo reddito complessivo la quota spettantegli, quota calcolata con le percentuali fissate dall'atto costitutivo .
"Storicamente" il criterio non è mai stato diverso. Lo stabilì, per restare agli anni "post Vanoni", il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597; lo confermò fin dalla sua prima stesura, il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; e così è infine rimasto immutato fino ai nostri giorni, in perfetta corrispondenza del resto con i principi dettati dal codice civile. 2. Nulla quaestio, quindi, per i redditi di segno positivo, il cui riparto tra i soci avviene sulla base di un semplice calcolo matematico e senza alcun condizionamento o limite. Ma quando si deve procedere al riparto dei redditi di segno negativo - mentre la disciplina delle società in nome collettivo non pone alcun problema, tutti i soci avendo in tal caso identiche responsabilità - la speciale struttura delle società in accomandita semplice pone un paletto rappresentato dalla circostanza che «... i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita» (art. 2313 c.c.). Per la qual cosa il legislatore fiscale si è organizzato nel modo seguente (tutti i riferimenti sono al TUIR nel testo attualmente vigente):
art. 5: «I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice ... sono imputati a ciascun socio ... proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata ...; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali»;
art. 8, comma 2, primo periodo: «Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'art. 5, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'art. 5»;
art. 8, comma 2, secondo periodo: «Per le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale questa disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari».
In questo modo dovrebbe risolversi il problema delle diverse tipologie di soci presenti in una accomandita semplice, così che:- se vi sono utili, questi si dividono secondo le percentuali stabilite dall'atto costitutivo;
- se l'atto non indica una particolare modalità di riparto, gli utili sono divisi in proporzione ai conferimenti di ciascuno;
- se i conferimenti non sono indicati, gli utili sono divisi in parti uguali;
- se vi sono perdite, queste si dividono sulla base di quello dei criteri suddetti che fa al caso, ma tenendo sempre conto che il socio accomandante ha una responsabilità limitata alla quota investita.
Quando regolamenta le perdite, tuttavia, il meccanismo prospetta soluzioni comunque opinabili. Non si può nemmeno dire che esso sia in questo caso in linea con le disposizioni del codice civile.
Per visualizzare l'intero articolo cliccare quiPer abbonarsi al Bollettino Tributario e ricevere l'omaggio di AteneoWeb cliccare qui.