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Mercoledì 18/02/2009
INDEDUCIBILITA' DAL REDDITO DI UNA FRAZIONE DEI COSTI DI LAVORO E DI CAPITALE: DUBBI DI COSTITUZIONALITA'
a cura di: Bollettino Tributario d'InformazioniSommario: 1. Il dubbio di costituzionalità sollevato dai giudici parmensi - 2. I diversi motivi che possono sostenere il dubbio di costituzionalità - 3. Esempi numerici a sostegno del dubbio di costituzionalità - 4. Novità e rilevanza della questione ai fini della liquidazione dell'imposta sul reddito - 5. La violazione dei principi di uguaglianza e di capacità contributiva - 6. La violazione del principio di tutela del lavoro - 7. Il calcolo dell'imposta da rimborsare in caso di dichiarazione di incostituzionalità - 8. Il D.L. n. 185/2008 e il rimborso forfetario del 10% - 9. Conclusioni.
1. Il dubbio di costituzionalità sollevato dai giudici parmensi
L'IRPEF e l'IRES, e come prima di essa l'irpeg, colpiscono il possesso di un reddito in denaro o in natura (artt. 1 e 72, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). Per reddito deve intendersi un reddito netto, dedotti quindi i costi inerenti la sua produzione, fiscalmente deducibili, da determinarsi col criterio di cassa o di competenza economica a seconda della classificazione del reddito.
Tra i costi fiscalmente indeducibili si annovera l'IRAP (art. 1, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).
Tale indeducibilità è stata ritenuta di dubbia costituzionalità per contrasto con l'art. 53 Cost. dalla Commissione tributaria provinciale di Parma . Secondo i giudici parmensi, nel caso esaminato, «l'IRPEG finisce per gravare non già su un reddito netto e realmente indicativo della capacità contributiva, bensì su un reddito lordo e fittiziamente attribuito al contribuente, per effetto della mancata deduzione dell'IRAP già versata» Per visualizzare l'intero articolo cliccare qui. Per abbonarsi al Bollettino Tributario e ricevere l'omaggio di AteneoWeb cliccare qui.Bollettino Tributario