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Lunedì 16/03/2009
INTERPRETAZIONI CERTE PER GUIDARE L'ATTIVITA' OPERATIVA DEGLI UFFICI
a cura di: AteneoWeb S.r.l.di Paola Pullella Lucano
Anche quest'anno l'agenzia delle Entrate ha raggruppato in una grande circolare quesiti e risposte scaturiti da incontri con la stampa specializzata sulle novità fiscali messe in campo con l'ultima Finanziaria e i diversi provvedimenti legislativi che l'hanno accompagnata. Un ensamble di interpretazioni ufficiali.
Nella circolare n. 8/E del 13 marzo, domande e risposte sono ordinate per argomento, così da facilitare la lettura e la comprensione di temi per lo più complessi.
Le maggiori perplessità hanno riguardato il reddito d'impresa. Nel documento di prassi trovano soluzione i quesiti relativi alla rivalutazione dei beni, la cui disciplina fiscale è stata ampiamente rivisitata dal decreto anticrisi (articolo 15, Dl 185/2008).
Si parla di plusvalenze su partecipazioni e del momento rilevante delle cessioni di partecipazioni in start up (aziende di nuova o recente costituzione): in questo caso, la norma di riferimento è il decreto legge 112/2008, che ha escluso dal prelievo fiscale non soltanto le suddette operazioni, ma anche quelle che comportano la cessione di strumenti finanziari e di contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, purché questi si riferiscano sempre a società costituite da non più di sette anni.
L'esenzione vale, senza deroghe, per le cessioni poste in essere a partire dal 25 giugno 2008. Così rispondono i tecnici del Fisco alla domanda sulla possibilità di applicare tale regime a plusvalenze realizzate anteriormente a questa data.
Per comprendere la molteplicità dei temi analizzati è sufficiente dire che l'attenzione si è poi posata sul riallineamento dei valori fiscali nell'ipotesi di operazioni straordinarie, delle condizioni necessarie per poter beneficiare del regime di affrancamento dei maggiori valori iscritti in bilancio, della possibilità di ridurre le quote di ammortamento (da 18 a 9) di marchi e avviamento, sul maggior valore "affrancato", soltanto se, per l'aggregazione aziendale, sia stata versata l'imposta sostitutiva del 16 per cento. In queste ipotesi torna sotto i riflettori l'articolo 15 del decreto "anticrisi".
Altri spunti di riflessione hanno riguardato l'inasprimento delle sanzioni per chi utilizza in compensazione crediti inesistenti. La "punizione" passa dal 100 al 200% della misura dei crediti stessi (articolo 27, comma 18, Dl 185/2008).
Ma cosa succede e qual è la misura della sanzione per i crediti esistenti portati in compensazione per un importo superiore a 516.456,90 euro (limite stabilito dalla legge 388/2000)?
Per questi si applica la sanzione prevista per l'omesso versamento di imposte (articolo 13, Dlgs 471/1997), pari al 30% per cento dell'importo indebitamente compensato. Sempre sullo stesso argomento nella circolare si sottolinea il principio di irretroattività delle norme sanzionatorie, pertanto, l'inasprimento della "pena" riguarda soltanto le violazioni commesse a partire dal 29 novembre 2008, data di entrata in vigore del decreto 185.
Ruolo non meno importante hanno rivestito le problematiche relative all'Iva che scaturiscono dalla lettura dell'articolo 7 del decreto "anticrisi", con il quale viene introdotta a regime l'applicazione dell'Iva a esigibilità differita (criterio di cassa in sostituzione di quello della competenza), in base al quale l'imposta va versata al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo. L'Agenzia chiarisce che l'esigibilità per cassa vige anche quando il cessionario del bene o il committente del servizio sia un ente non commerciale che effettua acquisti sia per l'attività d'impresa sia per quella istituzionale e chiarisce le perplessità anche sui pagamenti frazionati di un'unica fattura.
Per quanto concerne l'imposta sul valore aggiunto, la circolare contiene indicazioni sul calcolo della base imponibile nella vendita di auto usate e sulle condizioni per accedere alle agevolazioni Iva per particolari interventi di recupero edilizio.
Attenzione puntata anche sulla responsabilità solidale degli acquirenti di immobili. Su questo argomento, i tecnici delle Entrate ribadiscono che sia l'acquirente sia il cedente sono solidalmente responsabili del pagamento dell'Iva solo quando l'importo del corrispettivo indicato nell'atto è diverso da quello effettivo e non anche quando la maggiore imposta derivi da un accertamento basato sul cosiddetto "valore normale".
E chi più ne ha più ne metta: precisazioni su come va condotta la partecipazione concreta dei Comuni al contrasto all'evasione fiscale, e ancora sui "confini" della possibilità di adesione ai processi verbali di constatazione, sulle modalità di calcolo della media annua del valore delle quote detenute dai partecipanti (nel periodo d'imposta) a fondi immobiliari "chiusi", calcolo effettuato dalle società di gestione del risparmio per verificare la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'imposta patrimoniale dell'1% (articolo 82, comma 17, Dl 112/2008).
La circolare, diramata a tutte le strutture dell'agenzia delle Entrate, rende ufficiali i contenuti delle risposte, dando un orientamento all'attività operativa dei suoi uffici.
Paola Pullella Lucano
Fonte:
www.fiscooggi.it