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Mercoledì 01/04/2009
IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO CHIUDE ALL'AUTOTUTELA
a cura di: Bollettino Tributario d'InformazioniLe Sezioni Unite della Corte di Cassazione tornano sul tema della giurisdizione competente a giudicare degli atti di rifiuto dell'esercizio del potere di autotutela da parte dell'Amministrazione finanziaria
SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Linee generali dell'istituto dell'autotutela - 3. La giurisdizione - 4. Autotutela: facoltà o obbligo? - 5. Il Garante del contribuente, questo sconosciuto.
1. Premessa Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2870 del 6 febbraio 2009 , tornano - ancora una volta - sul tema della giurisdizione competente a giudicare degli atti di rifiuto dell'esercizio del potere di autotutela da parte dell'Amministrazione finanziaria, così definitivamente risolvendo una precedente indeterminatezza (giudice tributario o amministrativo?) che poco giovava alla certezza del diritto e, soprattutto, al concreto esercizio del diritto di difesa dei cittadini.
Nello stesso tempo, i massimi giudici di legittimità hanno precisato che «avverso l'atto con il quale l'amministrazione manifesta il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo ... non è sicuramente esperibile una autonoma tutela giurisdizionale, sia per la discrezionalità propria, in questo caso, dell'attività di autotutela, sia perché, diversamente opinando, si darebbe inammissibilmente ingresso ad una controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo».
L'odierno pronunciamento, se pure fa definitiva chiarezza in ordine alla giurisdizione, tuttavia si discosta da analoghi autorevoli precedenti, reputando non impugnabile il rifiuto del fisco di ritirare in via di autotutela un atto impositivo già divenuto definitivo e così frustrando le aspettative dei contribuenti che, decorsi i termini per l'impugnazione, confidavano nel potere giurisdizionale per (almeno tentare di) riaprire una controversia su un atto divenuto ormai intangibile.
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