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Venerdì 31/07/2009
BANCA D'ITALIA, NUOVA DISCIPLINA PER LA TRASPARENZA BANCARIA
a cura di: Compliance Aziendaledi Roberto Di Mario, avvocato
La Banca d'Italia il 29 luglio ha emanato in via definitiva, dopo una lunga fase di consultazione con il mercato iniziata nel mese di marzo, la nuova disciplina in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e di correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti".
La nuova disciplina "persegue l'obiettivo, nel rispetto dell'autonomia negoziale, di rendere noti ai clienti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale e le loro variazioni, favorendo in tal modo anche la concorrenza nei mercati bancario e finanziario."
La Banca d'Italia ha evidenziato che le nuove regole prevedono essenzialmente una notevole semplificazione della documentazione che gli intermediari devono predisporre.
Le nuove regole, che tengono conto del tipo di servizio e delle caratteristiche della clientela cui esso è indirizzato, prevedono:- la semplificazione del contenuto dei documenti destinati alla clientela, e - per i prodotti più diffusi, come i conti correnti e i mutui offerti ai consumatori - l'adozione di schemi "standard" predisposti dalla Banca d'Italia;
- una più chiara illustrazione dei diritti della clientela, realizzata anche attraverso la predisposizione di alcune guide pratiche secondo modelli elaborati dalla Banca d'Italia;
- una maggiore immediatezza delle informazioni rese, specie sui costi dei servizi;
- l'invio al correntista di un riepilogo di tutte le spese sostenute nell'anno, che permette di confrontare facilmente i costi effettivi del conto corrente con quelli di analoghi prodotti presenti sul mercato;
- la disciplina di un conto corrente semplice, caratterizzato da un canone annuo fisso;
- criteri per la redazione e la presentazione dei documenti, che devono essere espressi in un linguaggio semplice e chiaro.
Le disposizioni in materia di trasparenza si applicano a tutte le operazioni aventi natura bancaria e finanziaria incluso il credito al consumo disciplinate dal titolo VI del T.U.B. offerti dagli intermediari, anche "fuori sede" o tramite "tecniche di comunicazione a distanza".
Sono esclusi invece dall'ambito di applicazione della normativa i servizi le attività di investimento così come definiti dal T.U.F.(°) e il collocamento di prodotti finanziari aventi finalità di investimento, quali, ad esempio, obbligazioni e altri titoli di debito, certificati di deposito, contratti derivati, pronti contro termine essendo essi sottoposti alla disciplina della trasparenza prevista dal medesimo T.U.F..
Agli intermediari, che dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2009, si chiede oltre a una revisione della propria contrattualistica con la clientela, di adottare, sul piano organizzativo, procedure per garantire che sia prestata attenzione al cliente in ogni fase dell'attività, dall'ideazione del prodotto, alla vendita, fino alla gestione di eventuali reclami.
Contestualmente alle nuove disposizioni la Banca d'Italia ha pubblicato una Relazione sull'Analisi di impatto della nuova normativa sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori, in conformità con quanto previsto dall'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 26.
In linea generale, l'analisi prevede che "con riferimento ai benefici, specifici requisiti organizzativi in materia di trasparenza contribuirebbero a ridurre considerevolmente i rischi operativi, di reputazione e legali per gli intermediari. Inoltre, procedure snelle e veloci per dare riscontro ai reclami migliorerebbero la relazione banca-clientela, con significativi vantaggi per entrambi."
(°) L'articolo 1, comma 1, lettera u), del T.U.F. definisce "prodotti finanziari" gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari. La disciplina di cui al presente provvedimento si applica, quindi, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr. art. 1, comma 1 ter, T.U.F.).