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Lunedì 07/09/2009
EFFETTI DELLO SPLAFONAMENTO NELLE ESPORTAZIONI
a cura di: Bollettino Tributario d'Informazioni
SOMMARIO:
1. Premessa - 2. Acquisti in sospensione d'imposta - 3. Esportazioni - 4. Prova dell'esportazione - 5. Determinazione del plafond IVA - 6. Tipologie di plafond - 7. Passaggio dal plafond fisso a quello mobile - 8. Le dichiarazioni di intento - 9. Le novità della legge finanziaria 2005 - 10. Lo splafonamento - 11. La giurisprudenza di legittimità nel pregresso regime - 12. Sanzioni per l'utilizzo del plafond in eccesso - 13. L'art. 7 del D.Lgs. n. 472/1997 e la specificità delle sanzioni attuali in materia di plafond - 14. Splafonamento e ravvedimento - 15. Regolarizzazione dell'eccedenza - 16. Superamento del plafond e detrazione IVA.
1. Premessa
Con l'art. 8, primo comma, lett. c), e secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il legislatore ha consentito ai c.d. "esportatori abituali" di effettuare acquisti di beni e servizi nello Stato e importazioni di beni dall'estero senza applicazione dell'imposta, a condizione che i beni acquistati siano destinati ad essere esportati come tali o previa trasformazione, lavorazione e simili (restando quindi esclusi dall'ambito applicativo della norma i beni strumentali non destinati all'esportazione) e che i servizi siano inerenti a tali operazioni. Peraltro, le importazioni e gli acquisti di cui trattasi possono essere effettuati senza applicazione d'imposta, su dichiarazione scritta del cessionario o committente, entro un limite d'importo, denominato "plafond", pari all'ammontare complessivo dei corrispettivi delle esportazioni da lui effettuate, anche tramite commissionari, nel corso dell'anno solare precedente o, se trattasi di soggetti che in tale anno non hanno effettuato esportazioni, entro il limite dei corrispettivi delle esportazioni poste in essere nei precedenti dodici mesi.
Le ragioni di tale regolamentazione, anche di ordine sovranazionale, vanno cercate nella circostanza che i contribuenti che effettuano cessioni all'esportazione, cessioni intracomunitarie ed operazioni assimilate possono accumulare rilevanti crediti di IVA nei confronti dell'erario. Dette cessioni, infatti, sono non imponibili ai fini IVA e quindi i contribuenti che le pongono in essere, non percependo imposta a titolo di rivalsa dai propri clienti esteri, non possono abbattere il credito di imposta che hanno conseguito all'atto dell'effettuazione di acquisti. Un rimedio - talvolta parziale - a tale situazione è costituito dalla facoltà, ricorrendone talune condizioni, di effettuare acquisti di beni e servizi ed importazioni senza l'applicazione dell'IVA. I contribuenti che possono avvalersi di tale facoltà sono quelli definiti correntemente "esportatori abituali". Tale status, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 29 dicembre 1983, n. 746 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1984, n. 17), si acquisisce quando le operazioni che creano plafond nel periodo di riferimento (anno solare o dodici mesi precedenti a seconda che il contribuente utilizzi, rispettivamente, il metodo solare o il metodo mensile) sono superiori al 10% del volume d'affari determinato a norma dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/1972, al netto delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale. Ad esempio, se il contribuente ha realizzato un volume d'affari (determinato come sopra indicato) pari a 1000, lo status sarà acquisito se l'ammontare delle operazioni che costituiscono plafond è pari o superiore a 101 (superiore al 10% del volume d'affari). Al contrario, detta qualifica non sarà acquisita se l'ammontare delle operazioni che costituiscono plafond è uguale o inferiore a 100 (uguale o inferiore al 10% del volume d'affari) .
Le disposizioni di base in materia di plafond sono costituite:
- dagli artt. 8, 8-bis e 9 del D.P.R. n. 633/1972;
- dall'art. 1, limitatamente alle disposizioni non abrogate, del D.L. n. 746/1983;
- dall'art. 2, commi 2 e 3, della legge 18 febbraio 1997, n. 28, che ha recepito la Direttiva comunitaria 95/7CE del 10 aprile 1995;
- dall'art. 10 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435.
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