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Giovedì 14/01/2010
LA FORMA DEL RECESSO CONVENZIONALE
a cura di: Diritto.itCenni introduttivi sul recesso.
Come ampiamente noto, ex art. 1372 c.c. il contratto ha forza di legge tra le parti e può essere sciolto solo per mutuo dissenso o per altra causa ammessa dalla legge.
Tra queste altre cause si annovera comunemente il recesso, che può trovare la sua fonte o in una norma di legge speciale o, vista l'autorizzazione in tal senso dell'art. 1373 c.c., nella volontà delle parti. Il recesso è quindi un negozio unilaterale per il tramite del quale una parte esercita un peculiare potere, finalizzato a determinare la cessazione irretroattiva (ex nunc) degli effetti del contratto e, quindi, a causare l'estinzione di esso. Tale potere si esercita dunque con una dichiarazione negoziale e viene ad essere considerato un diritto potestativo, in quanto al recedente è attribuito il potere di conseguire un risultato (appunto, lo scioglimento del contratto) senza la necessità di una collaborazione in tal senso dell'altra parte, la quale si trova in soggezione non potendo legittimamente impedire al recedente medesimo di esercitare questo suo diritto[1].
Oltrechè unilaterale, il negozio di recesso è anche recettizio, in quanto per produrre i suoi effetti tipici necessita di pervenire all'altra parte: dato infatti che limita la sua sfera giuridica, è produttivo di un'asimmetria fra le posizioni contrattuali, quindi l'ordinamento vuole che il soggetto interessato da tale situazione sia quanto meno avvisato di quanto sta per accadere al contratto di cui era parte.
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Fonte:
Diritto & Diritti