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Giovedì 01/04/2010
APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLE NORME IN TEMA DI MEDIAZIONE
a cura di: Diritto.itLa mediazione, fra dodici mesi, diventerà obbligatoria nel processo civile.
In data 4 marzo 2010 il Presidente della Repubblica - vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2009, acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della camera dei deputati e del Senato della Repubblica e la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2010 - ha emanato il decreto legislativo in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali in attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009 n. 69 ( G.U. n. 53 del 5 marzo 2010)
Ecco i punti salienti:
DEFINIZIONI:
Il decreto legislativo all'art. 1 individua le differenze tra mediazione e conciliazione.
MEDIAZIONE è l'attività,CONCILIAZIONE è l'esito.
Il legislatore definisce la mediazione come attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
Quando si giunge alla composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione si realizza la CONCILIAZIONE
MEDIATORE: La persona o anche le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo.
Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia ( art.8 n.3)
Nelle cause che richiedono specifiche competenze tecniche, possono essere nominati uno o più mediatori ausiliari ( art. 8 n.1)In alternativa il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali.
ORGANISMO: l'ente pubblico o privato presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione
LE CONTROVERSIE OGGETTO DI MEDIAZIONE
Possono costituire oggetto di mediazione le controversie civile e commerciali vertenti su diritti disponibili.
L'art. 2 del decreto stabilisce che chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di tali controversie. Non sono precluse le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alla controversie civile e commerciali né le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi
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Fonte:
Diritto & Diritti