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Lunedì 31/05/2010
CONTANTI A DUE VELOCITA' NELLA MANOVRA?
a cura di: Studio Valter FrancoLe anticipazioni delle norme contenute nella Manovra, relativamente alll'utilizzo del denaro contante, l'emissione di assegni, i libretti di deposito, sinteticamente prevedono quanto segue.
Limitazioni all'uso del denaro contante
Viene modificato l'art. 49 del D.lgs. 231/2007 prevedendo il limite di 4.999,99 euro per il trasferimento di denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore (limite precedente euro 12.499,99).
Assegni Bancari
Gli assegni bancari e postali emessi per importi superiori ai 4.999,99 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola "non trasferibile". Il cliente può chiedere alla banca libretti di assegni senza la clausola NON TRASFERIBILE per emettere assegni sino a 4.999,99 €., questi assegni sono soggetti ad imposta di bollo di €. 1,50 ciascuno.
Depositi bancari o postali al portatore
Il saldo dei depositi bancari o postali al portatore non può essere superiore ai 4.999,99 euro.
I libretti al portatore con saldo superiore ai 4.999,99 euro dovranno essere estinti entro il 30/06/2011 oppure entro tale data occorrerà ridurre il saldo al predetto limite.
Sanzioni
Le violazioni per i pagamenti in contanti, per l'emissione di assegni bancari senza clausola di trasferibilità, per effetto della manovra, sono puniti dall'articolo 58 del D.lgs. 231/2007 con una sanzione amministrativa pecuniaria dall' 1% al 40% dell'importo trasferito, con il minimo di 3.000 €. Per violazioni che riguardino importi superiori ai 50.000 euro la sanzione minima è aumentata di 5 volte.
Le violazioni relative ai depositi bancari o postali al portatore sono punite con la sanzione amministrativa dal 20 al 40% del saldo - si applica comunque la sanzione minima di euro 3.000 - per violazioni che riguardino importi superiori ai 50.000 euro la sanzione minima e massima sono aumentate del 50%.
Due velocità per i contanti Italia - Estero?
In Italia, quindi, è vietato il trasferimento di somme in contanti per importi superiori ai 4.999,99 euro, una volta entrato in vigore il D.L.
Per il trasferimento di contanti all'estero è invece in vigore e resterà in vigore - e non ci risulterebbe modificato dal testo della bozza di manovra in ns. possesso - il D.lgs. 195/2008 che prevede il divieto di trasferire all'estero contanti superiori ai 9.999,99 Euro, salvo per le somme superiori inoltrare apposita comunicazione in Dogana o consegnare la comunicazione all'atto del passaggio in frontiera, D.lgs. che prevede un proprio sistema sanzionatorio che risulta più limitato rispetto a quello ora introdotto per i trasferimenti di contanti in Italia.
In sintesi: in Italia è vietato e sanzionato il pagamento per contanti per somme superiori ai 4.999,99 €., mentre puoi passare la frontiera con 9.999,99 €.; considerato il sistema sanzionatorio previsto dai due diversi D.lgs., è meno grave passare la frontiera con 15.000 €. (all'atto della contestazione si può definire con applicazione della sanzione ridotta al 5% della somma eccedente, quindi per il trasferimento di 15.000 €. Di contanti all'estero si può definire con una sanzione pari a circa 750 €.) rispetto all'effettuare un pagamento in contanti di 5.000 €. in Italia, per il quale è prevista una sanzione minima di 3.000 €.
Che si tratti in una svista del legislatore, oppure di un incompleto testo di manovra in ns. possesso ?
Per scaricare il testo della Manovra 2010 clicca qui.Rag. Valter Franco