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Lunedì 12/07/2010
TRIANGOLAZIONI IVA
a cura di: Bollettino Tributario d'InformazioniIl termine 'triangolazioni' definisce quelle operazioni nelle quali i beni, ancorché siano oggetto di due trasferimenti, sono consegnati dal primo fornitore direttamente al secondo cessionario (a seguito di disposizione del primo cessionario), con un'unica consegna.
In base alla residenza dei soggetti partecipanti, si distinguono tre tipi di triangolazioni: nazionali, comunitarie ed extra-UE.
Nel caso in cui il destinatario finale della merce sia estero e la prima cessione sia posta in essere da due soggetti italiani, è prevista una duplice ipotesi di non imponibilità, in Italia, delle operazioni:- destinatario finale residente al di fuori della UE, il regime IVA applicabile alla triangolazione è disciplinato dall'art. 8, primo comma, lett. a), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- destinatario finale residente all'interno della UE, il regime IVA applicabile alla triangolazione è disciplinato dall'art. 58 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427).
In forza di queste norme, le cessioni tra operatori nazionali, con unica spedizione di merce all'estero, sono "non imponibili" ai fini IVA.
In entrambe le fattispecie, il primo cedente italiano è, quindi, autorizzato a fatturare al cessionario, anch'egli italiano, la vendita dei beni, senza l'applicazione dell'IVA, purché ricorrano, congiuntamente, due condizioni:
a) che le cessioni siano eseguite mediante il trasporto
o spedizione dei beni fuori del territorio della Comunità economica europea [art. 8, primo comma, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972] ovvero all'interno di altro Stato membro dell'Unione (art. 58 del D.L. n. 331/1993) e, pertanto, non in Italia;
b) che il trasporto o la spedizione siano effettuati a cura o a nome del primo cedente, o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari (artt. 8 e 58, citati).
Come si è già accennato, la "triangolazione" in esame si caratterizza per l'esistenza di due trasferimenti: il primo tra due operatori italiani e il secondo tra il cessionario italiano e un cliente estero.
Entrambe le operazioni sono fatturate ed entrambe non sono imponibili.
La non imponibilità delle due operazioni, però, si fonda su ragioni diverse.
La non imponibilità all'IVA del primo rapporto italiano trae essenzialmente origine dalla mancata consegna dei beni al cessionario italiano.
La non imponibilità all'IVA del secondo rapporto si giustifica per il solo fatto che si tratta di un'esportazione (intesa sia come cessione intracomunitaria e sia extracomunitaria).
Il trasferimento italiano. Il trasporto o la spedizione dei beni deve avvenire a cura del primo cedente italiano; ratio di tale disposizione
Condizione essenziale per la non imponibilità dell'operazione, posta in essere dai due operatori italiani, è che il primo cedente italiano debba curare il trasporto o spedire direttamente all'acquirente estero, perchè al passaggio giuridico della merce non deve seguire anche un passaggio fisico della medesima.
La dottrina ritiene che l'operazione economica "italiana" non sia assoggettabile a IVA solo allorquando il primo cedente dimostri di avere provveduto a curare il trasporto all'estero.
Nessuno, però, in dottrina, ha spiegato la ratio di tale adempimento.
Invero, la giustificazione logica potrebbe trarre il proprio fondamento da un collegamento sistematico con l'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972. Questa norma dispone che se l'operazione economica ha ad oggetto beni mobili «le cessioni di beni si considerano effettuate ... nel momento della consegna o spedizione ...».
Forse, è in ragione di questa modalità impositiva che le norme (artt. 8 e 58 citati), disciplinanti le triangolazioni, hanno dovuto imporre la cura del trasporto esclusivamente a carico del primo cedente italiano, escludendo che il trasporto potesse avvenire anche a cura del cessionario italiano.
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