-
Articoli e approfondimenti
-
Giovedì 07/10/2010
PARTECIPAZIONI TRA RIVALUTAZIONE, ESENZIONE E RIDUZIONE DELL'EXEMPTION
a cura di: Bollettino Tributario d'InformazioniEsenzione delle plusvalenze reinvestite e la rivalutazione dei titoli (legge finanziaria 2010).
1. Esenzione delle plusvalenze reinvestite
Il legislatore, con una norma strutturale di sistema (ved. art. 68, commi 6-bis e 6-ter, del TUIR, aggiunti dall'art. 3 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), ha introdotto un regime esentativo da tassazione dei capital gains, "qualificati" e "non" [ved. art. 67, lett. c) e c-bis), del TUIR] originati da atti "realizzativi" dei soci (non imprese) di società preesistenti, appunto defiscalizzati se reinvestiti (utili) entro due anni dal realizzo attraverso sottoscrizioni del capitale sociale (equity) in sede di prima costituzione o di aumento di quello preesistente ovvero acquisizione delle quote di partecipazioni in nuove, omologhe iniziative economiche. La legislazione premiale ripete l'esperienza di modelli di incentivazione adottati in altri Paesi; il riferimento è a quello francese sulle società unipersonali per il venture capital.
Profili oggettivi plurimi, multilaterali richiesti nell'agevolazione de qua, alludo ad esempio alla sovraordinata anzianità nelle quote dismesse - possesso triennale, criterio LIFO, ved. art. 67, comma 1-bis, del TUIR, per le acquisizioni progressive - obliterata anche dalle società partecipate "cedute", esistenti da meno di sette anni e all'omogeneità, identità produttiva di tali società e di quelle "acquisite", le quali devono svolgere la medesima attività.
Nelle ipotesi di operazioni straordinarie della società ceduta - travaso delle posizioni soggettive - il computo temporale sulle "nuove" partecipazioni ricevute in concambio deve essere seguito tenendo conto anche del periodo di vita di ciascuna delle società fuse, incorporate o scisse. Nella specie, la legislazione premiale "libera" il riversamento di quelle utilità in capitale di rischio; non sconteranno oneri fiscali ultronei nella prospettiva del reinvestimento, ved. condizione sospensiva consolida i benefici fiscali invocati (fattispecie a formazione progressiva). Decade la studiata neutralità - effetto risolutivo, reversal dei benefici fiscali goduti - con il comportamento inerte, passivo del contribuente, per decorrenza inutile - quelle risorse, non reinvestite nel sistema impresa, vulnerano lo spirito premiale osserva supra - del termine biennale di quiescenza dei plusvalori, cui riferire cronologicamente il loro necessario reinvestimento, comunque "coperti", fino al verificarsi della citata condizione, dal differimento del prelievo, il regime non è opzionale.
Pertanto, la riallocazione di quei plusvalori in start up cristallizza la studiata neutralità fiscale (esclusione dei tradizionali prelievi progressivi ovvero proporzionali i primi resi più invasivi dal comma 1 dell'art. 1 del D.M. 2 aprile 2008; la quota di dividendo, recte plusvalenza tassata, è stata elevata al 49,72%, la modifica si è resa necessaria per garantire l'invarianza complessiva di tassazione, posto che l'aliquota IRES è stata ridotta dal 33% al 27,5%), in assoluta adesione con il sovraordinato, norma primaria, effetto di immissione nell'economia attiva di nuove e maggiori risorse non svilite dai "ratei" fiscali.
Per visualizzare l'intero articolo clicca qui.Per abbonarsi al Bollettino Tributario e ricevere l'omaggio di AteneoWeb cliccare qui.Bollettino Tributario