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Mercoledì 03/11/2010
RETTIFICHE CONSOLIDATO NAZIONALE. UN 'MODELLO' DI SEMPLIFICAZIONE.
a cura di: FiscoOggiPronta la domanda per richiedere l'utilizzo delle perdite in diminuzione dei maggiori imponibili accertati.
Novità per le imprese aderenti al consolidato nazionale: arriva il modello per la richiesta di utilizzo, a partire dal 1° gennaio del prossimo anno, delle perdite "disponibili" in diminuzione dei maggiori imponibili accertati. A dargli vita è stato il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 ottobre, intervenuto a regolare i contenuti e le modalità di presentazione della istanza, che va trasmessa telematicamente.
Nel provvedimento è anche specificato che per perdite del consolidato "di periodo" (quelle, cioè, che possono lenire i risultati dell'accertamento) si intendono anche quelle "vecchie", ancora riportabili alla data di chiusura dell'esercizio oggetto di rettifica. A condizione, ovviamente, che non abbiano già avuto una loro destinazione e, cioè, che non siano state:- scomputate in successive e dichiarazioni dei redditi
- attribuite alle società che le hanno prodotte o rimaste in capo alla consolidante, nelle ipotesi di mancato rinnovo o interruzione della tassazione di gruppo
- utilizzate nell'ambito di altri accertamenti (anche con adesione) o scomputate a seguito di precedenti atti impositivi.
Accertamenti "consolidati" più semplici
Il provvedimento odierno fa seguito alla modifica normativa introdotta dal Dl 78/2010 (articolo 35), grazie alla quale, superando il doppio livello di accertamento prima previsto (con i conseguenti adempimenti connessi e, quindi, l'allungamento dei tempi), il procedimento accertativo nei confronti dei partecipanti alla tassazione di gruppo nazionale è ricondotto a un unico atto, emesso dall'ufficio competente sulla consolidata interessata dalle rettifiche e notificato anche alla consolidante. Consolidante che "ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione dei maggiori imponibili derivanti dalle rettifiche ... le perdite di periodo del consolidato non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo" (articolo 35, comma 3, Dl 78/2010).
Via telematica per il modello
Il modello va trasmesso all'Agenzia delle Entrate per via telematica, utilizzando il prodotto informatico "Modelloipec" - anch'esso disponibile sul sito dell'Agenzia - con termini (generalmente, quello a disposizione per proporre ricorso) e modalità che variano a seconda del tipo di procedimento in atto (atto unico di rettifica, accertamento con adesione, adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio o al verbale di constatazione). Termini e modalità che scandiscono anche le attività che l'ufficio competente è chiamato a svolgere (prima fra tutte, la verifica dell'utilizzabilità delle perdite).
Si ricorda, infine, che le novità appena illustrate entrano in vigore il 1° gennaio 2011, con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla stessa data, sono ancora pendenti i termini per l'accertamento.
Fonte:
www.nuovofiscooggi.it