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Venerdì 05/11/2010
ACCONTI D'IMPOSTA 2010 IN SCADENZA AL 30 NOVEMBRE 2010
a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.Entro il prossimo martedì 30 novembre 2010 andrà versata la seconda rata d'acconto relativa alle imposte sui redditi ed Irap per l'anno 2010 (nonché del secondo acconto INPS per i soggetti iscritti).
L'acconto di novembre è generalmente dovuto dalle persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati che hanno presentato la dichiarazione dei redditi Unico 2010 e dai soggetti IRES tenuti al modello Unico 2010 per i quali tale mese è l'undicesimo dell'esercizio sociale.
La seconda rata d'acconto è commisurata al 60% dell'acconto complessivamente dovuto e può essere compensata in F24 con altre imposte e/o contributi. A differenza della prima rata d'acconto, la seconda rata d'acconto deve essere versata in unica soluzione (non è prevista la rateizzazione).
Gli acconti possono essere calcolati con due metodi alternativi: il metodo "storico" e quello "previsionale".
Il metodo storico prevede che i versamenti da effettuare a titolo di acconto (primo e secondo acconto) siano determinati sulla base delle imposte dovute per il periodo d'imposta precedente. Più in particolare:persone fisiche IRPEF 99% del rigo RN34 UNICOPF2010 IRAP (se dovuta) 99% del rigo IR22 IRAP2010 società di persone
e equiparatiIRAP 99% del rigo IR22 IRAP2010 soggetti IRES IRES 100% del rigo RN17 UNICOSC2010 IRAP 100% del rigo IR22 IRAP2010
Il metodo previsionale
In alternativa all'applicazione del metodo storico è sempre facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per l'anno di competenza (c.d. "metodo previsionale").
La previsione deve considerare l'imposta dovuta per l'anno in corso, al netto delle detrazioni, crediti d'imposta e ritenute d'acconto: per ricalcolare l'acconto con il metodo previsionale si deve quindi considerare la situazione reddituale completa. Per le persone fisiche, in particolare, la previsione dell'IRPEF dovuta non potrà limitarsi alla quantificazione dei redditi (di lavoro, professionali o d'impresa) ma dovrà considerare anche gli oneri deducibili o detraibili, le detrazioni, i crediti d'imposta e le eventuali ritenute subite.
Ricordiamo che, in caso di errore nella stima/previsione, con conseguente versamento inferiore a quanto effettivamente dovuto in sede di liquidazione delle imposte calcolate sul reddito 2010, sulle somme non versate si applicherà la sanzione del 30% oltre ad interessi.
Quando il contribuente dovesse accorgersi di aver sbagliato la previsione (per difetto), potrà intervenire per correggere l'errore mediante ravvedimento operoso (il ravvedimento operoso non è però ammesso per i contributi INPS), versando l'ulteriore acconto dovuto e con riduzione della sanzione:- a 1/12 (2,5%) se la violazione verrà sanata entro 30 giorni con versamento di imposta e interessi al tasso legale vigente (attualmente 1% annuo),
- a 1/10 (3%) se la violazione verrà sanata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione per l'anno 2010 con versamento di imposta e interessi al tasso legale vigente (attualmente 1% annuo).
Se invece il contribuente non sanasse il mancato versamento dell'acconto mediante ravvedimento operoso, la predetta sanzione del 30% potrà comunque essere ridotta:- ad un terzo (10%) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica (ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973);
- ai due terzi (20%) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo formale (ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973).
Dott. Riccardo Albanesi