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Giovedì 11/11/2010
LA CD. GARANZIA DI FABBRICA TRA CODICE CIVILE E CODICE DEL CONSUMO
a cura di: Diritto.itLa cd. garanzia di fabbrica costituisce un'obbligazione del tutto peculiare che il fabbricante di un prodotto assume nei confronti dell'acquirente finale
apprestando per quest'ultimo una tutela aggiuntiva ed ulteriore rispetto a quella derivante sia dalle azioni contrattuali per vizi (art. 1490 e ss. c.c.), sia dalla garanzia di buon funzionamento (art. 1512 c.c.), fondate sul contratto di vendita e come tali esperibili soltanto nei confronti del venditore.
Queste le ricostruzioni della garanzia de qua:
a) contratto atipico di garanzia di fabbrica, con conseguente responsabilità ex art. 1322, comma 2, c.c.;
b) promessa al pubblico, con conseguente responsabilità ex art. 1989;
c) contratto con obbligazioni del solo proponente, con conseguente responsabilità ex art. 1333 c.c. (per un esame complessivo, Luminoso, Vendita, Dig. disc. Privatistiche, sez. civ., Torino, 1999, 651; Commentario breve al codice civile, cur. Cian, Padova, 2002, 1494).
Autorevole dottrina afferma, ancora, che dalla dichiarazione di garanzia predisposta dal fabbricante «. . . sorge un rapporto diretto tra produttore e consumatore, al quale il venditore rimane estraneo» (Luminoso, I contratti tipici ed atipici, Milano 1995, 160).
Fermi i citati rilievi, il carattere giuridicamente vincolante della garanzia de qua è confermato dagli artt. 128 e 133 del d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (cd. Codice del consumo).
L'art. 128, lett. c), del Codice del consumo, così definisce la cd. garanzia convenzionale ulteriore:
«. . . qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità».
Maggiormente esplicativo l'art. 133 del Codice, che qui si riporta integralmente per comodità espositiva:- La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità.
- La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:
- la specificazione che il consumatore e' titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti;
- in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.
- A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.
- La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.
- Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4, rimane comunque valida e il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione.
In breve, l'art. 128, lett. c), del Codice del consumo qualifica la garanzia in parola come «impegno di un venditore o di un produttore», laddove l'art. 133 statuisce che essa «vincola chi la offre».
Giorgio VanacoreFonte:
Diritto & Diritti