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Giovedì 05/05/2011
IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI NEI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE
a cura di: Studio Valter FrancoIl procedimento di mediazione di cui al D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 comporta la necessità di trattamento dei dati delle parti e di altri soggetti eventualmente coinvolti nel procedimento.
Si rammenta che per trattamento dei dati si intende, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a del D.lgs. 196/2003
- qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
Inoltre potrebbero formare oggetto di trattamento:- dati "sensibili", ad esempio nei procedimenti relativi a risarcimento del danno da responsabilità medica, oppure da diffamazione
- dati "giudiziari", ad esempio nei procedimenti relativi a sentenze di condanna in base alle quali si può chiedere il risarcimento del danno
Si rammenta che per dati sensibili si intendono, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera d del D.lgs. 196/2003
i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
Si rammenta che per dati giudiziari si intendono, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera e del D.lgs. 196/2003
i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
Gli Enti pubblici che intendono costituire un organismo di mediazione possono adattare il proprio regolamento, conformemente a quanto indicato nell'allegato al Provvedimento, senza richiedere al Garante un parere specifico per poter trattare dati sensibili e giudiziari per l'attività degli organismi di mediazione.
Consulta il Provvedimento del Garante.
Oltre al Provvedimento, il Garante ha pubblicato sulla GU n. 101 del 3/5/2011 l'Autorizzazione al trattamento di dati sensibili nell'attività di mediazione, mentre per il trattamento di dati giudiziari è applicabile l'autorizzazione generale n. 7/2009.
Il Garante ha inoltre pubblicato l'autorizzazione al trattamento, da parte degli enti/organismi di mediazione, dei dati dei mediatori iscritti (G.U. 101 del 21 aprile 2011).
La validità delle autorizzazioni di cui sopra è fissata sino al 30/06/2012.
Ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. 196/2003
Il titolare del trattamento che rientra nell'ambito di applicazione di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 40 (autorizzazioni generali) non è tenuto a presentare al Garante una richiesta di autorizzazione se il trattamento che intende effettuare è conforme alle relative prescrizioni.
Studio Franco - FossanoRag. Valter Franco