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Giovedì 10/02/2011
LA TASSAZIONE DEGLI UTILI DI PARTECIPAZIONE SOCIETARIA PRESUNTIVAMENTE DISTRIBUITI AI SOCI
a cura di: Bollettino Tributario d'InformazioniUna questione che è oggetto di frequenti interventi giurisprudenziali, peraltro non sempre concordanti, è quella riguardante l'imputazione ai soci degli utili presuntivamente distribuiti agli stessi a seguito di accertamento in rettifica operato dall'Amministrazione finanziaria in capo a società di appartenenza, specialmente quando si tratti di società di persone o anche di capitali a ristretta base azionaria.
Con riferimento alle società di persone per ben comprendere i termini della questione è bene ricordare anzitutto che in base all'art. 5, primo comma, del TUIR, i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandata semplice, e cioè delle so- cietà di persone, residenti nel territorio dello Stato, sono imputabili a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
Inoltre è da tenere presente che per effetto delle norme contenute negli artt. 2313, 2318 e 2320 c.c. nella società in accomandata semplice:
a. i soci accomandatari rispondono solidamente e illimitatamente per le obbligazioni sociali mentre i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita (art. 2313 c.c.);
b. l'amministrazione della società può èssere conferita soltanto ai soci accomandatari i quali hanno la rappresentanza della società (art. 2318 c.c.);
c. i soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione né trattare o concludere affari in nome della società se non in forza di procura speciale per singoli affari, e tuttavia «hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l'esattezza, consultando libri e gli altri documenti della società» (art. 2320 c.c.).
A ciò si aggiunga che in base all'art. 2262 c.c., applicabile anche agli altri tipi di società di persone, «salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto».
2. La distribuzione degli utili ai soci delle società di persone
Ora proprio nel rispetto della normativa citata, già con due sentenze la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha ritenuto legittima l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 1, secondo comma, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, a carico dei soci di società di persone che avevano dichiarato, per la parte di loro spettanza, ai fini IRPEF, il reddito societario nella misura risultante dalla rettifica operata dall'Amministrazione finanziaria a carico della società ai fini ILOR.
Più precisamente i giudici di legittimità, accogliendo la tesi sostenuta dal fisco, hanno ricordato come per giurisprudenza consolidata della stessa Cassazione si dovesse ritenere che il reddito di partecipazione agli utili societari del socio di società di persone costituisca, ai fini IRPEF, reddito proprio del socio al quale esso viene imputato sulla base di una presunzione legale di effettiva percezione, sicché è irrilevante che «in punto di fatto il socio non abbia ancora percepito, rimanendone peraltro creditore, gli utili ai quali egli ha diritto per avere rinviato ad altro esercizio l'esazione del credito o per avere reinvestito l'utile stesso in attività sociali o per un altro qualsiasi motivo».
Assai significativa è soprattutto quella parte della sentenza n. 2699/2002 citata nella quale viene contestata la validità dell'affermazione, contenuta nella decisione della Commissione regionale impugnata, intesa a sostenere l'inesistenza di elementi idonei a provare che i soci accomandanti si siano ingeriti nella gestione sociale e quindi l'impossibilità per gli stessi soci di contribuire fattivamente ad alterare i dati contabili fiscalmente rilevanti del bilancio.
Correttamente la Suprema Corte ha dichiarato che siffatta affermazione dei giudici di merito non è per- tinente al problema qui affrontato e ha giustamente osservato che la responsabilità del socio accomandante ha il suo presupposto nel comportamento attivo di detto socio, per avere egli semplicemente dichiarato un reddito di partecipazione inferiore a quello conse- guito dalla società, sicché l'irrogazione della sanzione conseguente nei suoi confronti è legittima anche se non gli può essere addebitata l'alterazione dei dati della contabilità o del bilancio della società.
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