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Giovedì 20/01/2011
RIFLESSIONI IN MATERIA DI REGIME FISCALE DELLE SCISSIONI
a cura di: Bollettino Tributario d'InformazioniLa scissione appartiene alle c.d. operazioni di rior- ganizzazione ovvero a quelle operazioni che non riguardano direttamente i beni delle imprese ma i soggetti e che, quindi, assolvono a un ruolo funzionale e non immediatamente traslativo.
Tale natura giustifica la, seppur condizionata e vigilata, neutralità fiscale anche quando l'operazione di scissione riguarda soggetti residenti in Stati membri diversi dell'Unione europea.
Nell'apprezzare l'esogena distinzione tra operazioni sui beni e operazioni sui/fra i soggetti, il legislatore tributario non ha voluto ricondurre i trasferimenti patrimoniali (azienda, altri beni, partecipazioni) a vicende traslative a titolo oneroso imponibili idonee a evidenziare plusvalenze o minusvalenze ma ha valorizzato l'esito riorganizzativo della scissione; ciò nella prospettiva non dell'agevolazione ma del far discendere il prelievo da scelte esclusivamente o principalmente traslative e realizzative, idonee a manifestare in modo inequivoco la volontà della "monetizzazione" dei plusvalori e/o dell'abbandono dell'oggettiva destinazione imprenditoriale dei beni trasferiti.
Nella più ampia dimensione della riorganizzazione imprenditoriale, attraverso modifiche dei soggetti e delle forme di esercizio, la scissione si affianca, allora, ad altri strumenti di circolazione e razionalizzazione (ad esempio, il conferimento sia di azienda che di partecipazioni di controllo) in cui il trasferimento del bene (azienda o partecipazione di controllo) assolve in via primaria al menzionato ruolo funzionale, strumenti i quali, al pari di quello in esame, sembrano ora godere di regimi di neutralità fiscale sistematica e non più eccezionale e meramente agevolativa.
2. Il regime tributario della scissione: profili sostanziali
Nella disciplina positiva sostanziale dettata dai diversi commi dell'art. 173 del TUIR, la neutralità si esprime nella regolamentazione di tutta una serie di possibili vicende sotto il profilo della società scissa, delle società beneficiarie e dei soci.
A) Nella prospettiva della società scissa, a seguito della scissione non si realizzano plusvalenze e minusvalenze comprese quelle relative alle rimanenze e all'avviamento (primo comma).
B) Nella prospettiva della società beneficiaria si possono individuare diversi profili di interesse.
a) Nella determinazione del reddito non si tiene conto: (i) delle c.d. differenze da scissione e, cioè, dell'avanzo o disavanzo (da annullamento o da con- cambio) conseguenti al rapporto di cambio delle partecipazioni o al loro annullamento; (ii) dell'imputazione del disavanzo a beni della scissa assegnati alla beneficiaria i quali dovranno essere valutati in base all'ultimo valore fiscalmente riconosciuto; in conse- guenza dell'irrilevanza di tali differenze la società beneficiaria dovrà indicare separatamente in un prospetto i valori civilistici e quelli fiscalmente riconosciuti (secondo comma).
b) Si prevede la tendenziale continuità dei valori fiscalmente riconosciuti che i beni avevano nella so- cietà scissa, con possibilità di affrancare i maggiori valori iscritti in bilancio, per renderli fiscalmente ri- conosciuti, utilizzando il regime di imposizione sostitutiva delle imposte sul reddito previsto dall'art. 176, comma 2-ter, del TUIR, per i conferimenti di aziende, con aliquote progressive a scaglioni dal 12 per cento al 16 per cento a seconda dei valori.
c) La disciplina esplicita, altresì, in modo puntuale e con le ovvie conseguenze in termini di opportunità di una seria due diligence, la successione nelle situazioni giuridiche soggettive della società scissa in proporzione delle rispettive quote di patrimonio netto contabile , salve quelle posizioni connesse a elementi del patrimonio trasferito e, quindi, prive di natura soggettiva in quanto specificamente connesse a un singolo cespite (quarto comma): si pensi, a quest'ultimo riguardo, alla rateizzazione della tassazione delle plusvalenze ex art. 86 del TUIR, alla differibilità nella deduzione di spese di rappresentanza, alla possibilità di utilizzare crediti di imposta, alla conservazione del c.d. holding period.
d) Si ammette, inoltre, il riporto delle perdite fiscali delle società che partecipano alla scissione in base, però, alle limitazioni dettate, per rinvio, dall'art. 172, settimo comma, per le fusioni e salva l'applicazione della norma antielusiva specifica per l'utilizzo delle perdite (decimo comma).
Si evidenzia, sul punto specifico, che la disposizione si riferisce alle perdite di tutte le società coinvolte dall'operazione e non solo a quelle della sola società scissa: ciò comporta la verifica del rispetto delle con- dizioni soggettive e oggettive di fruizione delle perdite nei confronti di tutte le società, con un'estensione rispetto a quanto accade per le fusioni.
Le perdite andranno, poi, ripartite tra le beneficiarie in parti proporzionali non ricorrendo alcuna connessione oggettiva specifica.
e) Qualora la scissione abbia una beneficiaria soggetto IRES (i.e. società di capitali) e una scissa non soggetta a IRES (i.e. società di persone tassata per trasparenza o società semplice) (scissione eterogenea) si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 170, commi 3-5, in materia di trasformazione di società e di non imponibilità, seppur condizionata, delle riserve costituite prima dell'operazione; di conseguenza e tra l'altro, la perdita dell'impiego aziendale dei beni potrebbe dare luogo, eccezionalmente, al prelievo in ragione della destinazione extraimprenditoriale che conseguirebbe alla scissione regressiva.
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