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Rivalutazione Beni d'impresa. Legge di stabilità
a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
Pubblicazione / aggiornamento: Martedì 06/05/2014La Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014, commi da 140 a 146) ha previsto la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa (diversi dagli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa) e alle partecipazioni (di cui alla sezione II del capo I della legge 342/2000) risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/2012.
La rivalutazione dovrà essere eseguita nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2012 e quindi, per i soggetti con esercizio solare, nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2013.
Il maggior valore attribuito ai beni si considera riconosciuto a partire dal terzo esercizio successivo a quello di rivalutazione (in ipotesi di esercizio solare, quindi, dal periodo d'imposta 2016), tramite il versamento di un'imposta sostitutiva sui redditi e sull'Irap.
L'aliquota dell'imposta sostitutiva è pari al 16% per i beni ammortizzabili o al 12% per i beni non ammortizzabili.
Nel caso di cessione dei beni soggetti a rivalutazione il riconoscimento fiscale decorre dall'inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (per i soggetti con esercizio solare, quindi, dall'esercizio 2017).
Il foglio elettronico consente di stimare, per le società di capitali, il risparmio fiscale derivante dai futuri maggiori ammortamenti e/o minori/maggiori plusvalenze/minusvalenze.
Il foglio di calcolo consente di scegliere tra due modalità di rivalutazione.
Una prima modalità è quella della rivalutazione sia del costo storico del bene che del relativo fondo ammortamento.
La seconda modalità e quella della rivalutazione del solo costo storico del bene.
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