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Ricorso con mediazione cartella Equitalia per decadenza
a cura di: Avv. Giuseppe De Falco
Pubblicazione / aggiornamento: Giovedì 02/03/2017Il ricorso con mediazione avverso cartella di pagamento (a seguito di controllo ex art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973) - Decadenza dell'attività di riscossione - Accoglimento integrale in fase di mediazione tributaria.
In materia di controlli automatizzati ex art. 36-bis, D.P.R. n. 600/73, come noto, l'Agenzia delle Entrate, dopo aver notificato l'avviso bonario, procede ad effettuare l'iscrizione a ruolo affidando le somme per la riscossione ad Equitalia, che a sua volta emette una cartella di pagamento.
Le modalità sopra indicate sono specificate dalla legge, soprattutto in relazione ai termini perentori per il legittimo esercizio dell'attività accertativa (entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973) e riscossiva (del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, art. 25, D.P.R. n. 602/1973 ); nel caso in esame tali termini non erano stati rispettati, né dall'Agenzia delle Entrate, né dall'ente di Riscossione, motivo per cui l'azione doveva dirsi viziata dalla decadenza. A seguito della proposizione del ricorso con mediazione (obbligatorio per le liti sotto i euro.20.000,00) Equitalia ha provveduto all'annullamento della propria cartella di pagamento.
Per agevolare il lavoro del professionista l'avv. De Falco ha predisposto un modello di ricorso con mediazione tributaria in Commissione Tributaria Provinciale, che ha avuto esito positivo con annullamento della cartella di pagamento in via di autotutela, prima del deposito del ricorso nei termini di legge.
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