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Verbale di assemblea straordinaria per scioglimento e devoluzione del patrimonio dell'associazione di promozione sociale Ets (modello personalizzabile)
a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
Pubblicazione / aggiornamento: Venerdì 11/02/2022L'articolo 9 del Cts impone agli Ets (compresa l'associazione di promozione sociale), in caso di estinzione o scioglimento, di devolvere il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio statale o regionale/provinciale del RUNTS (articolo 45, comma 1, del Cts) e salva diversa destinazione imposta dalla legge:
- ad altri Ets secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente;
- oppure, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Il parere dell'Ufficio preposto deve essere reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato deve inoltrare al predetto Ufficio, con raccomandata A/R o secondo le modalità telematiche previste dalla legge. Decorsi i trenta giorni, sopra richiamati, il parere si intende reso positivamente e, pertanto, l'ente potrà procedere alla devoluzione anche in assenza di specifica risposta.
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