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Relazione al bilancio consuntivo del 'Centro servizio di volontariato E.T.S.' (modello personalizzabile)
a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
Pubblicazione / aggiornamento: Mercoledì 16/03/2022Occorre chiarire che all'organo di controllo dell'ente CSV, in quanto associazione ETS iscritta al RUNTS, si applicano le disposizioni previste dal Codice del Terzo Settore. Va però tenuto presente che la nomina dell'organo è sempre obbligatoria per i Centri di Servizio per il Volontariato (art. 65, c. 7, lett e), a prescindere dalle soglie dimensionali previste dall'art. 30 Cts.
L'organo di controllo è obbligatorio per un'associazione, riconosciuta o non riconosciuta Ets, quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità).
L'art. 65, c. 7, lett e) Cts prevede il diritto dell'organismo territoriale di controllo (OTC) competente di nominare un componente dell'organo di controllo interno del CSV con funzioni di Presidente. Va subito chiarito che la nomina del Presidente dell'organo di controllo del CSV – Ets non vuol dire che sia un "rappresentante" dell'OTC e neppure un ispettore dell'OTC decentrato presso l'ente, ma deve agire nella massima imparzialità e indipendenza prevista dalla normativa.
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