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Convenzione di affittanza agricola: modello personalizzabile
a cura di: Dott. Paolo Lacchini e Dott.ssa Cinzia De Stefanis
Pubblicazione / aggiornamento: Venerdì 13/01/2023
L’articolo 45 della Legge 203/1982, prevede che “sono validi tra le parti, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, gli accordi, anche non aventi natura transattiva, stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l’assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, e le transazioni stipulate davanti al giudice competente”.
Attenzione! NON TUTTE LE ASSOCIAZIONI POSSONO STIPULARE PATTI AGRARI IN DEROGA.
Il Tribunale di Mantova, con la sentenza n. 1097 del 29 settembre 2016, si è pronunciato in materia di patti agrari in deroga, stipulati sulla base dell’articolo 45, della legge 203/1982.
I giudici mantovani , nella sentenza in commento sostengono che l’associazione di contoterzisti “pur essendo un’organizzazione professionale anche agricola, non presenta il requisito della maggiore rappresentatività a livello nazionale della categoria degli agricoltori e, pertanto, non è legittimata a fornire assistenza per la stipula di contratti di affitto agrario”.
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